09/04/2026
Art. 57Art. 71Art. 94Art. 98Art. 100Art. 108

Rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione della gara per la sorveglianza antincendio nella discarica di Malagrotta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto da Academy Tema Safety & Training S.r.l. contro l’aggiudicazione a favore di Urbe Vigilanza S.p.A. dell’appalto per il servizio di sorveglianza antincendio presso la discarica di Malagrotta. La ricorrente contestava, tra l’altro, l’ammissione dell’aggiudicataria per presunti illeciti professionali, la legittimità dell’esecuzione anticipata e la conformità della lex specialis ai criteri del Codice degli Appalti (in particolare riguardo al criterio premiale per la parità di genere e all’esperienza pregressa come criterio tecnico). Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente valutato tutte le circostanze, che la ricorrente non abbia interesse concreto su alcuni motivi e che i criteri adottati fossero legittimi e proporzionati, disponendo inoltre la condanna alle spese della società ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa su una dettagliata valutazione della fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente, tutte ritenute infondate o inammissibili. In particolare, il TAR ha chiarito che l’ammissione in gara di Urbe Vigilanza S.p.A., nonostante la presenza di una precedente annotazione ANAC e vicende collegate a terzi, non richiedeva una motivazione analitica poiché le circostanze non erano così gravi o pregnanti da influire sull’affidabilità del concorrente, e la valutazione discrezionale della stazione appaltante non è apparsa né illogica né arbitraria. L’esecuzione anticipata del servizio è stata ritenuta giustificata dall’urgenza connessa ai rischi del sito di Malagrotta. Quanto alla lex specialis, la mancata previsione del criterio premiale per la parità di genere non ha leso la ricorrente (non potendone essa beneficiare, non avendone il requisito), mentre la previsione della ‘esperienza pregressa’ come criterio tecnico è stata considerata legittima, poiché attinente alla qualità dell’offerta. Il TAR ha confermato l’attuale orientamento giurisprudenziale, secondo cui le stazioni appaltanti hanno ampia discrezionalità nell’articolare i criteri di valutazione, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

L’articolo è richiamato in via sistematica con riferimento alla promozione delle pari opportunità e alle misure premiali sociali, a supporto dell’argomentazione secondo la quale la mancata previsione di criteri premiali sulla parità di genere deve tradursi in un concreto pregiudizio per il ricorrente, che non sussiste nel caso di specie perché Academy Tema Safety & Training S.r.l. non era in possesso della relativa certificazione.

Articolo 71

La gara contestata era una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71, che garantisce trasparenza e accesso a tutti i potenziali operatori economici, aspetto che la sentenza conferma come non violato né sotto il profilo sostanziale né procedurale.

Articolo 94

Il TAR ha valutato se ricorressero le cause di esclusione automatica dell’aggiudicataria, accertando che le vicende segnalate (annotazione ANAC e precedenti sanzioni riferite ad altra società) non configuravano gli estremi per l’esclusione automatica in base all’art. 94, non avendo Urbe Vigilanza S.p.A. subito condanne o sanzioni personali gravi e dirette.

Articolo 98

L’articolo sul grave illecito professionale è il perno della prima censura: il TAR ha precisato che le condotte astrattamente riconducibili a illeciti professionali non erano di gravità tale da imporre una motivazione estesa, né tale da escludere il concorrente, e che la valutazione della stazione appaltante su questo punto rientrava nella sua discrezionalità, censurabile solo se manifestamente irragionevole.

Articolo 100

La sentenza dà atto che i criteri di qualificazione previsti (tra cui esperienza pregressa) sono richiamati nell’art. 100 e che la stazione appaltante può, in ragione della natura dell’appalto, considerare elementi dell’esperienza come indicatori della qualità dell’esecuzione, sia nella fase di ammissione che in quella di valutazione tecnica. Non si configura quindi violazione del divieto assoluto di commistione soggettivo/oggettivo.

Articolo 108

Fulcro della motivazione sulla legittimità dei criteri di aggiudicazione adottati, in particolare la previsione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la possibilità di prevedere criteri ‘oggettivi’ e ‘soggettivi’ in modo proporzionato e trasparente. Il TAR ha ritenuto conforme la scelta del criterio dell’esperienza pregressa tra quelli tecnici, coerentemente con la finalità di assicurare la migliore esecuzione del servizio, come previsto dai commi 1, 4 e 7. Quanto al criterio della parità di genere, la sentenza esclude la sussistenza di un interesse concreto della ricorrente, che non possedeva la certificazione di cui all’art. 46-bis citato dall’art. 108, comma 7.

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