Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di accesso agli atti di gara e riservatezza dell’offerta tecnica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Nivi S.p.A. contro la decisione del Comune di Roma che aveva oscurato alcune parti dell'offerta tecnica della società aggiudicataria Safety21 in una gara pubblica. Il ricorso si è estinto per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la stessa ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sulla dichiarazione della società ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione della causa, venendo perciò meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito. Inoltre, il TAR, preso atto di tale dichiarazione e rilevando la natura processuale della sopravvenuta mancanza di interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per ordinarne la compensazione tra le parti, vista la modalità di conclusione del contenzioso. Non si è dunque giunti all’esame nel merito delle questioni sollevate circa l’accesso agli atti ex art. 35 e art. 36 del Codice degli Appalti e la riservatezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato richiamato in quanto disciplina l’accesso agli atti delle procedure di gara e i limiti posti dalla riservatezza e dalla tutela degli interessi tecnici e commerciali delle imprese concorrenti. La controversia verteva proprio sulla legittimità o meno dell’oscuramento di parti dell’offerta tecnica, in relazione alla domanda di accesso integrale agli atti avanzata da Nivi S.p.A.
L’articolo 90 è stato richiamato per la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alla ricorrente, e per la disciplina della trasparenza delle informazioni circa l’esito della gara. Tuttavia, la stessa norma prevede limiti alla divulgazione di informazioni che possano pregiudicare la concorrenza o gli interessi commerciali, con implicazioni sulla legittimità dell’oscuramento opposto dall’amministrazione.



