Legittimità dell'esclusione di un operatore economico da una procedura negoziata per errore dichiarativo nell'Albo degli operatori: TAR Lazio 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società So.Ge.Ga., esclusa da una procedura negoziata senza bando per lavori pubblici a Roma, poiché aveva fornito un dato errato nella domanda di iscrizione all'Albo degli operatori economici. La dichiarazione inesatta (importo lavori eseguiti dichiarato zero invece di oltre 1,2 milioni di euro) aveva consentito l’indebita selezione della società tra i dieci operatori invitati alla gara. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione: l’errore – seppur in buona fede – ha falsato il meccanismo oggettivo di selezione dettato dal regolamento interno, pregiudicando i principi di concorrenza e rotazione. I motivi aggiunti e le censure relative alla successiva aggiudicazione all’impresa Opere S.r.l. sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul corretto funzionamento delle regole di selezione degli operatori economici dettate dall’albo di Roma Capitale, che individua, tramite precisi criteri oggettivi, le imprese da invitare alle procedure sotto-soglia comunitaria. In questo schema, la veridicità e completezza dei dati dichiarati dagli operatori in fase di iscrizione all’albo è condizione imprescindibile per la legittima partecipazione alla selezione. L’errore nella dichiarazione dell’importo dei lavori ha modificato l’ordine della graduatoria e ha permesso a So.Ge.Ga. di essere selezionata altrimenti illegittimamente. L’esclusione non è derivata da un mero formalismo, ma dalla violazione di una regola sostanziale – l’alterazione delle condizioni oggettive di accesso alla gara – prevista dal regolamento interno, che si configura come autovincolo per l’amministrazione. La sentenza esclude che sia stata applicata una causa di esclusione non automatica ex art. 95 D.Lgs. 36/2023 (illecito professionale grave) e ribadisce che non può essere in gara (né impugnare l’esito) chi legittimamente è stato escluso già nella fase di invito. Le critiche alla legittimità del regolamento dell’albo e alla presunta discriminazione dei criteri sono state respinte: il sistema assicura comunque rotazione e pari opportunità, e non introduce requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice degli appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 95, relativo alle cause non automatiche di esclusione (es. illecito professionale grave), viene citato incidentalmente dalla stazione appaltante nel dispositivo di esclusione, ma la motivazione reale e sostanziale dell’esclusione non riguarda un illecito professionale o la mancanza di un requisito generale/speciale, bensì la violazione del regolamento interno sull’albo per dichiarazione non veritiera che ha falsato la graduatoria. Il TAR esclude quindi che l’esclusione sia stata disposta ai sensi di questo articolo, chiarendo che il richiamo è un refuso formale e che non era applicabile la disciplina delle cause non automatiche di esclusione, bensì quella riferita al corretto funzionamento delle procedure di selezione degli invitati tra gli iscritti all’albo.



