Legittimità dell'aggiudicazione a RTI Sintesi S.p.A.: verifica dei requisiti e delle offerte nella gara per la gestione sicurezza Ministero della Cultura
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal secondo classificato contro il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Sintesi S.p.A. relativamente all’appalto per servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il Ministero della Cultura. Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sulla ripartizione dei requisiti tra i membri del raggruppamento, sulle modalità di comprova dei requisiti tecnici e sull’idoneità della documentazione prodotta, nonché sulla mancata verifica di anomalia dell’offerta e sulla valutazione dei punteggi tecnici. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su diversi punti chiave: 1) In tema di raggruppamenti temporanei, viene confermata la giurisprudenza secondo cui, salvo diversa espressa previsione della lex specialis, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza obbligo di proporzionalità tra quota di esecuzione e quota di requisito per ciascun membro. 2) Sulla comprova dei requisiti, il TAR precisa che la lex specialis consentiva il ricorso a più mezzi di prova alternativi e non cumulativi e che la documentazione prodotta, anche se emessa dopo la scadenza dell’offerta ma attestante prestazioni già concluse, è utilizzabile ai fini della verifica. 3) Le contestazioni sulla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta non sono meritevoli di accoglimento poiché non vi sono indizi concreti di incongruità tali da imporre una verifica obbligatoria da parte della stazione appaltante. 4) Le doglianze sui punteggi tecnici sono state giudicate inammissibili per mancanza della 'prova di resistenza': la ricorrente non ha dimostrato che gli errori contestati avrebbero mutato l’esito della procedura. L’effetto della decisione è il consolidamento dell’aggiudicazione in favore di RTI Sintesi S.p.A. e la chiusura della controversia, con condanna alle spese per i ricorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68, relativo ai raggruppamenti temporanei, è stato interpretato in senso conforme alla consolidata giurisprudenza amministrativa: non è richiesta una proporzionalità tra i requisiti posseduti dai singoli membri del raggruppamento e le rispettive quote di esecuzione, salvo diversa previsione della lex specialis. Nel caso di specie, la disciplina di gara richiedeva il requisito tecnico-professionale al raggruppamento nel suo complesso, senza riparto obbligatorio tra le imprese raggruppate.
È stato applicato relativamente alle modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante attraverso la documentazione richiesta agli operatori economici, confermando la legittimità delle verifiche successive mediante integrazioni documentali e la possibilità di utilizzo di prove formate dopo la presentazione dell’offerta per attestare esperienze pregresse.
Richiamato riguardo alla dimostrazione dei requisiti speciali di capacità tecnica e professionale. La sentenza ha chiarito che la normativa e la lex specialis permettevano la comprova mediante diversi mezzi documentali, anche alternativi e non necessariamente cumulativi, e che i certificati prodotti successivamente alla scadenza dell’offerta sono ammissibili se attestano servizi eseguiti prima del bando.
L’articolo sull’anomalia dell’offerta è stato invocato dai ricorrenti per la richiesta di verifica di congruità dell’offerta della controparte. Il TAR ha ribadito che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella verifica facoltativa dell’anomalia, e che in assenza di elementi specifici di incongruità, non vi era obbligo di attivare la verifica o di motivare analiticamente la mancata attivazione.



