10/02/2025
Art. 110

Rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto per fornitura vestiario all'Arma dei Carabinieri

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di una ditta contro l'aggiudicazione di una fornitura di pantaloni militari a un'altra impresa, confermando la regolarità del procedimento di gara e della verifica dell'offerta vincitrice. Il ricorrente contestava la congruità dell'utile dichiarato dalla vincitrice e l'attribuzione di punteggi tecnici, ma il TAR ha ritenuto fondate le spiegazioni fornite dall'aggiudicataria e ha escluso vizi procedurali o motivazionali nell'aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha esaminato le argomentazioni presentate dalla ditta ricorrente, che sosteneva che l'utile economico dichiarato dalla ditta aggiudicataria fosse in realtà molto inferiore, rendendo insostenibile l'offerta. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è affidato alla stazione appaltante, che ha effettuato una valutazione globale e tecnica della congruità dell'offerta, inclusi costi, margini e sostenibilità economica. Le contestazioni del ricorrente circa la suddivisione interna dei costi tra l'aggiudicataria e i suoi ausiliari non hanno trovato riscontro probatorio sufficiente, e l'interpretazione contrattuale proposta dall'aggiudicataria è risultata più ragionevole e coerente con i documenti di gara. Inoltre, sono stati rigettati motivi relativi alla motivazione del provvedimento di aggiudicazione e all'attribuzione di punteggi tecnici, quest'ultima ritenuta priva di interesse pratico perché non avrebbe alterato la graduatoria finale. Pertanto, il TAR ha confermato la validità dell'aggiudicazione e l'efficacia del contratto stipulato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L'articolo 110 è stato applicato nella fase di verifica dell'offerta anormalmente bassa presentata dall'aggiudicataria. La stazione appaltante ha valutato la congruità economica e tecnica dell'offerta, richiedendo e accettando le giustificazioni dell'offerente, ritenendola sostenibile e congrua. Il TAR ha confermato la legittimità di tale verifica e la correttezza dell'esito, rigettando le contestazioni del ricorrente circa la falsità delle dichiarazioni sull'utile e la sostenibilità dell'offerta.

Articoli di riferimento