10/03/2025
Art. 104

Rigetto del ricorso per annullamento gara per fornitura strutture rete raccolta differenziata: confermata legittimità dell’avvalimento di garanzia e correttezza della valutazione tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato il ricorso di ID&A S.r.l. che chiedeva l’annullamento della gara per l’affidamento di forniture per la raccolta differenziata, sostenendo irregolarità nel contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria Ecofil S.r.l. e nella valutazione tecnica delle offerte. Il TAR ha ritenuto infondati i motivi relativi alla validità del contratto di avvalimento di garanzia, precisando che l’impresa ausiliaria non è tenuta a dichiarare i requisiti tecnici speciali, ma solo quelli generali, e ha inoltre confermato la legittimità della discrezionalità della stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi tecnici. Di conseguenza, ha respinto anche le domande di subentro nel contratto e di risarcimento danni proposte dalla ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su un’interpretazione puntuale della disciplina dell’avvalimento nel Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023). Il Tribunale ha distinto tra avvalimento tecnico-operativo e avvalimento di garanzia, affermando che quest’ultimo, utilizzato per attestare la solidità economica dell’operatore economico, non richiede che l’impresa ausiliaria dichiari o possegga requisiti tecnici-speciali come l’idoneità professionale. Pertanto, la mancata indicazione di tali requisiti da parte dell’impresa ausiliaria Elettrosil non comporta nullità. Per quanto riguarda la valutazione tecnica, il TAR ha riconosciuto la discrezionalità della stazione appaltante nel riconoscimento dei punteggi, ritenendo coerente e non eccessiva la valutazione effettuata. La sentenza chiarisce altresì che le domande di subentro contrattuale e risarcimento danni sono logicamente incompatibili con il rigetto dell’annullamento dell’aggiudicazione. Nel complesso, la sentenza conferma la legittimità della procedura di gara e delle sue determinazioni, tutelando l’interesse pubblico e il corretto funzionamento del mercato degli appalti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 104

L’articolo 104 è stato centrale per definire la natura e le condizioni dell’avvalimento. Il Tribunale ha interpretato che l’avvalimento di garanzia, non esplicitamente disciplinato dal nuovo articolo 104, si fonda comunque su principi derivati dalla direttiva europea e dalla giurisprudenza. In particolare, è stato chiarito che l’impresa ausiliaria in avvalimento di garanzia deve possedere e dichiarare solo i requisiti generali di ordine morale e fiscale, mentre non è obbligata a dichiarare o possedere requisiti speciali come l’idoneità professionale, che sono invece richiesti nell’avvalimento tecnico-operativo. Questa interpretazione ha portato al rigetto dei motivi di ricorso relativi alla nullità del contratto di avvalimento per mancata dichiarazione di requisiti speciali e alla conseguente esclusione dell’operatore economico.

Articoli di riferimento