Riorganizzazione e Limiti nella Modifica dell’Offerta Tecnica a Seguito di Estromissione di una Mandante in un RTI in Gara Pubblica: annullamento parziale della graduatoria e vincoli procedimentali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di un concorrente contro l’aggiudicazione (ancora non efficace) di un lotto in una procedura pubblica, annullando la posizione in graduatoria del RTI avversario laddove la stazione appaltante aveva, a seguito dell’estromissione di una mandante per causa di esclusione automatica, consentito la sostituzione delle esperienze professionali dell’estromessa con nuove referenze di altri membri. Il giudice ha ritenuto che tale riorganizzazione, pur ammissibile, richiedesse puntuale motivazione sull’effettiva assimilabilità delle nuove esperienze e una nuova valutazione con il metodo del confronto a coppie previsto dalla lex specialis. Il TAR ordina di rinnovare la valutazione delle referenze e di conseguenza la graduatoria, assicurando il rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il caso di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che, dopo l’esclusione di una mandante per gravi illeciti, aveva presentato nuove referenze esperienziali per mantenere la posizione in graduatoria. Il TAR riconosce la legittimità della riorganizzazione "in riduzione" del RTI basata sul principio di proporzionalità (come affermato dalla Corte di Giustizia UE e dall’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato), ma sottolinea due limiti essenziali: (1) le nuove referenze devono essere effettivamente assimilabili a quelle originarie (cioè non costituiscano una modifica sostanziale dell’offerta) e (2) la loro valutazione deve seguire il metodo previsto dalla lex specialis (confronto a coppie/AHP), fornendo una motivazione congrua e trasparente sulla scelta. Nel caso esaminato, la Commissione non aveva sufficientemente argomentato l'assimilabilità e aveva confermato il punteggio senza rivalutare secondo le regole fissate dalla lex specialis. Il TAR, pertanto, annulla la posizione del RTI controinteressato limitatamente al punteggio attribuito ai criteri contestati e ordina la ripetizione corretta della valutazione. Il principio del risultato, come codificato anche dall’art.1 del nuovo codice, viene richiamato a fondamento dell’interpretazione dinamica, finalizzata sì alla realizzazione delle prestazioni, ma nel rispetto di legalità, parità di trattamento e trasparenza procedimentale.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato (art.1 nuovo Codice appalti) è richiamato dal giudice come criterio interpretativo che consente, in situazioni di riorganizzazione necessaria del RTI dovuta a sopravvenienze (ad esempio, esclusione per illecito), di favorire una soluzione che consenta il completamento delle prestazioni e il perseguimento dell’interesse pubblico. Tuttavia, tale flessibilità deve essere bilanciata dal rispetto delle regole dettate per garantire trasparenza, parità di trattamento e legalità, impedendo modifiche sostanziali dell’offerta e assicurando che ogni adattamento sia motivato e verificabile. Il TAR sottolinea che il principio del risultato non giustifica deroghe alle regole di gara o alle metodologie di valutazione, ma deve orientare la stazione appaltante verso scelte efficienti senza ledere la concorrenza e i diritti degli altri concorrenti.



