10/06/2026
Art. 71Art. 90

Accesso agli atti di gara e limiti del segreto tecnico-commerciale nella procedura aperta – TAR Lazio, sentenza 5 giugno 2026

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Copernico contro le decisioni di EUR S.p.A. che avevano oscurato parti dei giustificativi di offerta presentati dall’aggiudicataria Euro Global Service durante una gara pubblica. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso integrale ai documenti richiesti da Copernico (seconda classificata), rilevando l'insufficienza della motivazione addotta da EUR S.p.A. per giustificare il segreto su elementi come i costi della manodopera e delle forniture. Il TAR ha sottolineato che simili oscuramenti sono possibili solo in presenza di un segreto tecnico o commerciale oggettivo e debitamente comprovato, così come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza. Ha quindi ordinato la consegna dei documenti non oscurati, tranne che per i nomi dei fornitori effettivamente coperti da accordi di riservatezza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza (segreti tecnici o commerciali) e il diritto di accesso agli atti per tutelare appieno le posizioni giuridiche dei partecipanti alle gare pubbliche, in ossequio al principio costituzionale del diritto di difesa. Il Tribunale ha spiegato che l’oscuramento può essere ammesso solo se l’aggiudicataria e la stazione appaltante dimostrano l’esistenza di segreti oggettivi e specifici, suscettibili di sfruttamento economico e di assicurare un reale vantaggio competitivo. Nel caso di specie, la motivazione addotta da EUR S.p.A. era generica e priva di effettivo contenuto istruttorio: la semplice presenza di accordi di riservatezza o la gestione aziendale non giustificavano l’oscuramento dei costi unitari di manodopera o forniture. Il diritto all’accesso prevale laddove tali elementi siano indispensabili per consentire l’impugnazione di atti della gara e la difesa del concorrente. Il Tribunale ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza che impone la trasparenza nelle gare pubbliche come regola prevalente, ammettendo deroghe solo a fronte di effettive e motivate esigenze di segretezza. Conseguentemente, ha ordinato l’ostensione dei documenti in versione non oscurata (fatti salvi i nomi dei fornitori destinatari di patti di riservatezza) e condannato EUR S.p.A. e l’aggiudicataria alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 viene richiamato per confermare che la procedura seguita da EUR S.p.A. è quella della procedura aperta, regolata da questa norma, che consente a qualsiasi operatore economico di partecipare e garantisce regole di trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Il TAR evidenzia l’importanza di tali principi anche nella successiva fase dell’accesso agli atti, a tutela dell’effettiva concorrenza e della possibilità di impugnare l’esito di gara.

Articolo 90

L’articolo 90 è centrale perché disciplina gli obblighi informativi della stazione appaltante verso i partecipanti, compresa la comunicazione dell’aggiudicazione e l’indicazione delle motivazioni. Nella sentenza, il TAR giudica illegittimo il comportamento di EUR S.p.A., che aveva accolto la richiesta di oscuramento senza adeguata motivazione, e precisa che le cause di esclusione dall’accesso devono essere specificamente motivate e comprovate, non potendo le esigenze di riservatezza essere invocate in modo generico soprattutto quando l’accesso è necessario per esercitare la difesa in giudizio.

Articoli di riferimento