10/06/2026

Legittimità dell'annotazione ANAC nel Casellario Informatico in caso di risoluzione contrattuale per mancata presentazione alla consegna dei lavori

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un'impresa contro l'annotazione disposta da ANAC nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, a seguito di una risoluzione contrattuale causata dalla mancata presentazione dell'impresa stessa alle convocazioni per la consegna dei lavori. Il ricorso, basato su presunti vizi procedimentali e sulla sproporzione dell'annotazione, è stato giudicato infondato. Il tribunale ha ritenuto che ANAC abbia agito nel rispetto della normativa, essendo l'annotazione uno strumento informativo e non sanzionatorio, con funzione di pubblicità-notizia utile alle stazioni appaltanti per valutare l'affidabilità degli operatori economici.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che il potere di annotazione di ANAC nel Casellario Informatico, ex art. 213, comma 10, del Codice degli Appalti, non implica una valutazione nel merito della risoluzione contrattuale da parte dell'Autorità, ma consiste in un'attività ricognitiva e non discrezionale in senso stretto, finalizzata alla trasparenza e alla completezza delle informazioni per le stazioni appaltanti. Il provvedimento di annotazione è vincolato dalla presenza di una segnalazione non manifestamente infondata di risoluzione contrattuale. Gli elementi addotti dal ricorrente non sono stati ritenuti tali da escludere l'utilità o la conferenza della notizia ai fini di affidabilità nel Casellario. La decisione sottolinea che la presenza dell'annotazione non comporta automaticamente l’esclusione dalla partecipazione a future gare; spetta alle singole stazioni appaltanti valutare caso per caso la rilevanza della notizia. Il principio di proporzionalità, la buona amministrazione (art. 97 Cost.) e il diritto di difesa sono stati ritenuti rispettati, non essendo richiesto ad ANAC un bilanciamento complessivo del curriculum dell'impresa, ma la sola verifica della veridicità e utilità della notizia di risoluzione.