Legittimità del payback dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e riparto di giurisdizione tra atti statali e regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti ministeriali e regionali che hanno imposto il cosiddetto payback per gli anni 2015-2018 (obbligo di ripiano della spesa sanitaria eccedente il tetto previsto). Il Collegio ha dichiarato infondate le censure relative agli atti statali (che fissano i criteri, le modalità e i tetti di spesa), mentre ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione, le contestazioni contro gli atti regionali che quantificano le somme a carico della società, essendo queste mere determinazioni tecniche che danno luogo a diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela compete al giudice ordinario. Le questioni di legittimità costituzionale ed europea della disciplina di payback sono state respinte in adesione alla giurisprudenza costituzionale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità del sistema di payback sui dispositivi medici, introdotto per garantire il controllo della spesa sanitaria e suddividere tra i fornitori e le regioni il costo degli sforamenti rispetto al tetto di spesa fissato annualmente. Il TAR ha ritenuto che la disciplina e i provvedimenti statali siano pienamente legittimi, in quanto: (i) il meccanismo era noto agli operatori economici fin dal 2015; (ii) non vi è violazione del principio di affidamento, di capacità contributiva o di irretroattività, essendo il sistema funzionale a esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica e previsto dalla normativa primaria; (iii) le questioni sollevate dalla società risultano superate dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, che hanno dichiarato la conformità a Costituzione del sistema payback e vincolato tutte le aziende (anche in contenzioso) al pagamento della quota ridotta; (iv) i parametri di attribuzione della quota di ripiano (fatturato lordo IVA) sono ritenuti idonei e razionali. Quanto agli atti regionali di quantificazione degli importi, il TAR afferma la propria carenza di giurisdizione poiché si tratta di attività vincolate e meramente ricognitive, estranee all’esercizio di potere pubblico discrezionale: eventuali dispute sul calcolo sono devolute al giudice ordinario. Il ricorso viene quindi rigettato nella parte contro gli atti statali e dichiarato inammissibile per la parte relativa agli atti regionali, con compensazione delle spese.



