10/07/2026

Payback dispositivi medici: legittimità del meccanismo di ripiano ex art. 9-ter d.l. 78/2015 e difetto di giurisdizione sulla ripartizione degli importi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici avverso la disciplina del payback per il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale degli anni 2015-2018, dichiarando l'infondatezza delle censure di legittimità costituzionale e il difetto di giurisdizione amministrativa per le questioni attinenti alla materiale ripartizione degli importi a carico delle imprese. La sentenza ribadisce che il meccanismo del payback è ragionevole e proporzionato secondo la Corte costituzionale e che i fornitori erano consapevoli ex ante dei rischi di ripiano. Le controversie relative agli importi spettano al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi su atti vincolati.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR, aderendo ai precedenti conformi ed ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 140/2024), ha ritenuto legittimo il meccanismo di ripiano del payback sui dispositivi medici, introdotto per contenere la spesa pubblica sanitaria. La disciplina è considerata proporzionata nel bilanciare l'interesse pubblico alla sostenibilità dei bilanci con quello degli operatori economici, imponendo un contributo solidaristico noto fin dal 2015. È stata esclusa la violazione dei principi di irretroattività, affidamento, legittimo affidamento contrattuale e capacità contributiva, poiché la normativa era chiara da anni e le imprese potevano prevedere il rischio di tale obbligo. La parte delle doglianze relativa agli importi di ripiano e ai provvedimenti regionali è stata dichiarata inammissibile in sede amministrativa per difetto di giurisdizione, trattandosi di atti meramente esecutivi e non discrezionali: le controversie su questi importi, aventi ad oggetto diritti soggettivi patrimoniali tra regione e impresa, competono al giudice ordinario. Il ricorso su questi punti potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario. Le questioni di illegittimità costituzionale sulle norme agevolative per il versamento (art. 8 d.l. 34/2023) sono state dichiarate irrilevanti nel presente giudizio. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda.