10/09/2025
Art. 11Art. 41Art. 57Art. 102Art. 108Art. 110Art. 119

Legittimità dell’aggiudicazione di servizi di natura intellettuale: rigetto del ricorso per la gara "Buoni servizio all’infanzia e inclusione sociale" della Regione Lazio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del raggruppamento M.B.S. S.r.l. contro l’aggiudicazione in favore del RTI KPMG della gara per la gestione di servizi connessi a interventi sociali regionali, ritenendo infondate le doglianze su immodificabilità dell’offerta, subappalto, mancata indicazione dei costi della manodopera e del CCNL applicato. La sentenza conferma la correttezza della qualificazione dell’appalto come servizio prevalentemente intellettuale, escludendo perciò l’obbligo della separata indicazione di costi della manodopera e del contratto collettivo, e rigetta le censure anche in punto di subappalto e presunta anomalia dell’offerta.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha motivato che la proposta del RTI KPMG non ha violato il principio di immodificabilità dell’offerta, poiché l’inserimento di risorse aggiuntive nel gruppo di lavoro è stato solo un elemento migliorativo e non ha alterato la base d’asta o le condizioni essenziali della prestazione. Inoltre, il subaffidamento a lavoratori autonomi ha riguardato attività secondarie e accessorie, dunque non violava il divieto di subappalto dell’attività principale (art. 119). Quanto alla mancata indicazione dei costi della manodopera e del CCNL, la natura intellettuale del servizio (gestione, controllo e progettazione specialistica non standardizzabile) giustificava la non necessità di una specificazione in tal senso, in coerenza con l’art. 108, comma 9, e anche la lex specialis non lo prevedeva. Il TAR ha inoltre ritenuto tardiva l’impugnazione di eventuali carenze nei documenti di gara (come la mancata indicazione dei costi di manodopera) che, se ritenute preclusive o comunque essenziali, avrebbero dovuto essere immediatamente censurate dopo la pubblicazione della lex specialis. La sentenza ribadisce la funzione dei servizi intellettuali nell’escludere le previsioni stringenti previste per appalti ad alta intensità di manodopera e respinge quindi tutte le doglianze del ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Il TAR richiama l’art. 11 per sostenere che per i servizi di natura intellettuale, come quelli oggetto dell’appalto in questione, non c’è obbligo di indicare il CCNL applicato né di applicare le clausole sociali tipiche dei servizi ad alta intensità di manodopera, confermando quanto previsto dalla normativa e ribadendo che la stazione appaltante non ha violato tale disposizione.

Articolo 41

È citato in relazione all’onere (che il ricorrente sostiene gravasse sulla Regione) di individuazione e scorporo dei costi della manodopera nella documentazione di gara. Il TAR però riconosce che, trattandosi di servizi prevalentemente intellettuali, non era necessario tale scorporo, in conformità anche all’interpretazione giurisprudenziale.

Articolo 57

La sentenza fa riferimento all’art. 57 per chiarire che le clausole sociali (inclusa l’applicazione del CCNL e il mantenimento dei livelli occupazionali) non sono obbligatorie negli affidamenti di servizi intellettuali, data la prevalenza della prestazione professionale e personale e non della mera manodopera.

Articolo 102

È menzionato tra le norme che impongono specifici obblighi per gli operatori economici in relazione a contratti collettivi e stabilità occupazionale, ma la sentenza chiarisce che tali obblighi non si applicano nei servizi intellettuali, per i quali non è richiesta nemmeno la clausola sociale.

Articolo 108

Il TAR richiama il comma 9 dell’art. 108 per affermare che nei servizi di natura prevalentemente intellettuale non ricorre l’obbligo di indicare distintamente costi della manodopera e oneri di sicurezza aziendale, ritenendo l’operato della Regione conforme alla norma e non censurabile.

Articolo 110

Lamentata dal ricorrente una presunta anomalia e irrealizzabilità dell’offerta, il TAR chiarisce che, trattandosi di servizi intellettuali con attività accessorie in subaffidamento, non ricorrono i presupposti di anomalia o incertezza che giustifichino l’esclusione ai sensi dell’art. 110.

Articolo 119

Il TAR spiega che l’art. 119 ammette il subappalto e il subaffidamento a lavoratori autonomi per attività accessorie e non principali; nella fattispecie, il subaffidamento riguardava attività secondarie (gestione servizi, Linea 3) e non la prestazione principale, pertanto non si realizza alcuna violazione o elusione della disciplina sui limiti al subappalto.

Articoli di riferimento