10/09/2025
Art. 101Art. 102Art. 119

Legittimità dell’aggiudicazione in assenza di qualificazione nella categoria scorporabile e disciplina applicabile al subappalto e ai contratti collettivi: il caso Morasca S.r.l.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Reco S.r.l. contro l’aggiudicazione dei lavori di restauro e riqualificazione del Palazzo Conti del Comune di Poli alla Morasca S.r.l., ritenendo infondate tutte le censure. Il ricorrente contestava, tra l’altro, la mancanza di qualificazione OS2/A da parte dell’aggiudicataria, l’irregolarità del subappalto dichiarato, l’incongruenza del ribasso e la presunta inidoneità dei contratti collettivi applicati. Il TAR ha invece ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante, affermando che la normativa prevede la possibilità di subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria e che le dichiarazioni e i contratti applicati erano conformi alla legge e alla lex specialis.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nel caso di appalti con categorie di lavori a qualificazione obbligatoria (come OS2/A), l’operatore economico può partecipare se qualificato nella categoria prevalente, a condizione che dichiari di subappaltare le lavorazioni specialistiche a impresa idonea. Morasca S.r.l. ha rispettato questa disciplina, indicando il subappalto al 100% della categoria OS2/A e il rispetto della quota massima di subappalto per la categoria OG2. La giurisprudenza ha inoltre stabilito che, in fase di gara, non è necessario nominare il subappaltatore, né dichiarare una direzione tecnica specifica che invece verrà valutata in fase esecutiva sul subappaltatore. Sul contratto collettivo, il TAR precisa che la lex specialis non imponeva uno specifico CCNL e che quello applicato risultava coerente con le attività oggetto di appalto. L’eccezione di anomalia dell’offerta, basata sulla somma tra ribasso e valore delle migliorie, è stata rigettata perché i costi delle migliorie spettano all’aggiudicatario e non alterano il ribasso dichiarato secondo la normativa e la disciplina di gara. Per questi motivi, le doglianze sono state respinte e la domanda di annullamento non accolta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 viene evocato in relazione alla possibilità di sanare eventuali omissioni documentali nella domanda di partecipazione tramite soccorso istruttorio. La sentenza però chiarisce che non c’erano presupposti per applicare questa norma, perché le dichiarazioni della Morasca S.r.l. risultavano chiare, mentre le censure della ricorrente non riguardavano effettivi vizi sanabili mediante soccorso istruttorio ma contestavano la legittimità sostanziale dell’aggiudicazione.

Articolo 102

L’articolo 102 è stato invocato dalla ricorrente che lamentava la mancata applicazione di uno specifico CCNL del restauro da parte dell’aggiudicataria. Il TAR ha tuttavia chiarito che non era richiesto dalla lex specialis uno specifico CCNL, e che l’obbligo di garantire la coerenza del contratto collettivo applicato era stato rispettato. Il CCNL Edilizia adottato risultava idoneo a coprire anche i lavori di restauro previsti dall’appalto, in coerenza con quanto richiesto dalla normativa e dai documenti di gara.

Articolo 119

L’articolo 119 è centrale nella parte di sentenza riguardante la disciplina del subappalto. Il TAR ha affermato che la normativa consente il subappalto delle categorie a qualificazione obbligatoria (come la OS2/A) e che Morasca S.r.l. ha correttamente dichiarato di subappaltare integralmente tali lavorazioni, rispettando il limite di subappaltabilità della categoria prevalente OG2 (inferiore al 50%). Non vi è stata quindi alcuna violazione dell’articolo 119, né dal punto di vista quantitativo né procedurale, e la stazione appaltante non aveva motivo di escludere l’aggiudicataria per questa ragione.

Articoli di riferimento