Legittimità della sostituzione del progettista indicato nell'appalto integrato e annullamento dell'esclusione dalla gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso di una ditta esclusa da una gara d'appalto integrato per un intervento infrastrutturale. È stato stabilito che il progettista indicato nell'offerta, considerato un professionista esterno e non un concorrente, può essere sostituito anche dopo la scadenza dei termini di gara senza che ciò comporti una modifica sostanziale dell'offerta. Di conseguenza, l'esclusione della ditta per mancanza dei requisiti del progettista è stata annullata e la stazione appaltante è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla qualificazione del progettista indicato come figura distinta dall’operatore economico concorrente, in linea con il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 13/2020. Tale qualificazione esclude che si applichi nei suoi confronti l’istituto dell’avvalimento e consente la sua sostituzione anche in corso di gara. Questo perché la progettazione ha un peso economico e tecnico limitato rispetto all’intero appalto, e non vi sono criteri di gara che attribuiscano un valore determinante alla progettazione stessa o alla figura del progettista indicato. Viene altresì evidenziata la coerenza del nuovo Codice degli Appalti (art. 44 D.Lgs. 36/2023) con precedenti normative e giurisprudenza che consentono la sostituzione del progettista privo dei requisiti. La stazione appaltante è stata quindi ritenuta illegittima nell’escludere il concorrente senza permettere la sostituzione del progettista, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 44 è stato centrale nel riconoscere la natura dell'appalto come integrato, definendo che gli operatori economici devono possedere requisiti per la progettazione o avvalersi di progettisti qualificati indicati in offerta. Il Tribunale ha interpretato tale articolo in linea con la giurisprudenza che qualifica il progettista indicato come figura esterna e quindi sostituibile anche in corso di gara, in assenza di effetti sostanziali sull’offerta.



