10/11/2025

Rigetto del ricorso contro la revoca del finanziamento e della gara PNRR per sopravvenuta mancanza dei presupposti: legittimità della scelta amministrativa e limiti alla tutela risarcitoria

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- S.r.l. (capogruppo di RTI) contro la revoca del finanziamento e degli atti di gara per l’appalto relativo alle opere di difesa idraulica del fiume Aniene, decisa dalle amministrazioni per mancato rispetto dei termini PNRR e destinazione delle risorse a un diverso progetto considerato immediatamente cantierabile. Il Tribunale ha ritenuto legittima la revoca, fondata su motivi di pubblico interesse, in particolare l’esigenza di non perdere i fondi europei. Rigettate anche le domande di risarcimento per equivalente, di accertamento della responsabilità precontrattuale e di indennizzo, perché mancavano i presupposti (assenza di aggiudicazione definitiva e di provvedimenti ad efficacia durevole in favore della ricorrente). Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la revoca degli atti di gara e del finanziamento PNRR disposta dalle amministrazioni è perfettamente legittima quando fondata sul sopravvenuto venir meno delle condizioni (in questo caso, il rispetto dei termini e delle scadenze fissati per l’utilizzo delle risorse PNRR). La decisione amministrativa è stata ritenuta ben motivata e fondata sull’interesse pubblico, in particolare per evitare la perdita dei fondi e assicurare la realizzazione di interventi in tempi certi. Il TAR ha ribadito il principio giuridico secondo cui la mancanza sopravvenuta della copertura finanziaria consente la revoca della procedura anche in assenza di aggiudicazione definitiva. Respinte le pretese risarcitorie della ricorrente, il giudice ha sottolineato che il risarcimento per equivalente presuppone la stipula di un contratto o comunque la perdita di un ‘bene della vita’ già acquisito, fattispecie non ricorrenti nel caso concreto. Analogamente escluso è ogni diritto a indennizzo o responsabilità precontrattuale, poiché il ricorrente non vantava una posizione consolidata e la revoca è stata motivata da sopravvenuto pubblico interesse.