Inammissibilità e rigetto del ricorso sulla gara per il servizio 'A CASA DI ORNELLA' per carenza di interesse e mancanza di prove di illegittimità
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo presentato da Programma Integra Scs contro la graduatoria della gara per il servizio "A CASA DI ORNELLA", motivando che la graduatoria è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Il ricorso per motivi aggiunti è stato parzialmente dichiarato inammissibile per questioni formali e per essere stato notificato in modo tardivo o con motivi non specifici, mentre il merito degli altri motivi è stato respinto. Le censure riguardanti la presunta violazione delle norme sul raggruppamento temporaneo e l'assenza di clausole sociali sono state ritenute infondate. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha valutato preliminarmente la legittimità del ricorso e ha escluso la sua ammissibilità in relazione alla contestazione della graduatoria, in quanto tale atto rappresenta una fase interna del procedimento di gara non autonoma e non suscettibile di lesione diretta. L'amministrazione ha fornito l'accesso agli atti richiesti, rendendo improcedibile la relativa istanza. È stata inoltre rilevata la violazione del principio di specificità nella formulazione del secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, che conteneva censure confuse e insufficientemente dettagliate, così come l'inammissibilità dei motivi ulteriori presentati tardivamente tramite memorie non notificate, in quanto ciò violerebbe il contraddittorio e il giusto processo. Sul merito, il Tribunale ha chiarito che l’articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 consente ad un operatore economico ammesso individualmente in gara di partecipare successivamente in ATI come mandatario, escludendo quindi la violazione dedotta. Inoltre, la contestazione sull'assenza di clausola sociale è infondata poiché la lex specialis prevedeva esplicitamente determinati obblighi sull'applicazione di clausole sociali. Le altre censure relative alla valutazione tecnica e amministrativa sono state rigettate perché non sufficientemente provate o fondate. Nel complesso, la decisione conferma la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla stazione appaltante e la legittimità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 68 è stato centrale per valutare la legittimità della formazione dell'ATI aggiudicataria. La ricorrente sosteneva che la società aggiudicataria, presentatasi come singola nella manifestazione di interesse, non poteva successivamente partecipare in ATI. Il Tribunale ha interpretato correttamente il comma 19 dell’articolo 68, che ammette espressamente questa possibilità, e ha ricordato la giurisprudenza consolidata che consente l’associazione in ATI dopo la fase di prequalifica, purché non vi siano plurime partecipazioni durante il momento di gara vero e proprio. Così si è esclusa la violazione e si è confermata la validità dell'aggiudicazione.



