Respinta l’impugnazione dell’aggiudicazione: ampiezza della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara e limiti all’integrazione postuma della motivazione in materia di appalti pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Communication Video Engineering (CVE) contro l’aggiudicazione a favore di Video Progetti S.r.l. di una procedura aperta per la fornitura di sistemi di ripresa UHD bandita da RAI. La ricorrente aveva contestato la legittimità dell’aggiudicazione sotto diversi profili: incompletezza e presunta irregolarità della documentazione tecnica dell’aggiudicataria, attribuzione dei punteggi, rilievo di link web nella documentazione, presunta violazione dei principi di trasparenza e par condicio, nonché l’insufficienza della motivazione nei verbali e problemi nell’accesso agli atti. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze, ribadendo la legittimità delle integrazioni motivate della commissione (non costituendo una nuova istruttoria), la libertà per i concorrenti di allegare documentazione tecnica anche tramite link non vietati dalla lex specialis, e la non sindacabilità nel merito delle valutazioni tecniche salvo manifesta illogicità. Il procedimento risulta conforme al Codice degli Appalti e ai principi generali. Il ricorso è stato respinto e CVE condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza è espressione dei principi di discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici nelle gare pubbliche, stabilendo che le valutazioni tecnico-discrezionali non possono essere oggetto di sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo se non in presenza di manifesta illogicità, travisamento o sviamento. Il TAR ha escluso che le integrazioni motivazionali tardive costituissero una riedizione della valutazione, trattandosi di chiarimenti formali sugli stessi documenti già acquisiti e non di nuova istruttoria. Quanto all'uso di link/web, la sentenza chiarisce che in assenza di espliciti divieti nel bando, questi possono essere utilizzati come mera documentazione accessoria, senza compromettere l’autosufficienza dell’offerta. La richiesta di esclusione sulla base di presunti errori nei documenti tecnici è stata respinta perché la lex specialis non prevedeva l’esclusione nei casi lamentati e la verifica sui campioni non è stata oggetto di specifica censura. Il TAR ha inoltre affermato che la motivazione è sufficiente quando espressa sinteticamente tramite punteggi numerici correlati a criteri predefiniti. Da ultimo, ha ritenuto soddisfatto l’accesso agli atti, non rilevando lesioni difensive. In sintesi, la commissione ha agito correttamente secondo i principi normativi e la lex specialis, e il ricorso è stato integralmente respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
Il TAR richiama il principio del risultato per sottolineare che l’intero procedimento di gara è stato finalizzato ad assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto di legalità, trasparenza, concorrenza, come richiesto dalla normativa e dalla lex specialis. L’esercizio del potere discrezionale, non irragionevole e sorretto da congrua motivazione, è conforme a questo principio.
Viene evocato a proposito della presunzione di affidamento e di regolarità procedurale, laddove la sentenza valorizza che la commissione e la stazione appaltante hanno operato con regolarità, buona fede e rispetto del legittimo affidamento maturato nel corso della procedura, non emergendo elementi di grave violazione né scorrettezza tali da incrinare la fiducia tra operatori economici e amministrazione.
Il rispetto della buona fede e della tutela dell’affidamento impronta la valutazione sul comportamento della stazione appaltante e della commissione giudicatrice, anche nella fase di integrazione motivazionale e nella gestione dell’accesso agli atti. Viene valorizzato che la correzione formale postuma non ha inciso sull’affidamento generato dall’esito della gara, né su situazioni consolidate degli operatori.
L’intera procedura oggetto di ricorso è stata una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 71, che disciplina la possibilità di partecipazione senza limitazioni, con trasparenza e pubblicità dei termini e delle regole di gara; elementi che il TAR giudica rispettati, in assenza di violazioni specifiche della disciplina procedurale o dei termini per la presentazione delle offerte.
Viene richiamato con riferimento alle modalità digitali di presentazione delle offerte, compresa la necessità di allegare tutta la documentazione richiesta. Il TAR ha verificato che la documentazione tecnica della concorrente aggiudicataria (anche tramite allegati e link) era correttamente presentata sulla piattaforma digitale nel rispetto dell’articolo e della lex specialis.
Si applica ai principi generali di selezione e valutazione delle offerte: il TAR sottolinea che l’aggiudicazione è avvenuta previa verifica della conformità delle offerte ai requisiti di legge e della documentazione. L’assenza di cause di esclusione e la trasparenza della procedura sono elementi verificati nella sentenza.
L’articolo sui criteri di aggiudicazione è centrale nel chiarire sia la legittimità dell’uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (equilibrio qualità/prezzo) sia la modalità di attribuzione e ponderazione dei punteggi tecnici/economici, valutata conforme dal TAR. La commissione ha applicato correttamente i parametri previsti dai documenti di gara senza forzature o errori tali da incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione.
Il TAR considera implicitamente il tema dell’anomalia delle offerte tecniche; la sentenza esamina alcune contestazioni della ricorrente relative a punteggi o soluzioni tecniche ‘anomale’, rigettando tali doglianze in quanto non provate e non ricadenti nei casi previsti di esclusione o anomalia ai sensi della norma.



