Gara-ponte per concessioni demaniali balneari turistico-ricreative sul litorale di Roma Capitale: legittimità e limiti applicativi della normativa nazionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società La Vela Stabilimento Balneare e Ristorante s.r.l. contro l'avviso pubblico di Roma Capitale per l'affidamento in concessione di 31 beni demaniali marittimi a scopo turistico e ricreativo. La società lamentava l'illegittimità della procedura, l’inosservanza della normativa nazionale (in particolare la legge n. 118/2022 e il d.l. n. 131/2024), l’indeterminatezza di criteri e oggetto del bando, nonché la mancata tutela dei gestori uscenti e la previsione di una royalty non contemplata dalla legge. Il TAR ha riconosciuto la legittimità della 'gara-ponte' indetta da Roma Capitale per esigenze di continuità dei servizi in assenza di concessioni in essere, rilevando che la procedura non contrasta con la disciplina nazionale, anche in considerazione della situazione peculiare del litorale romano. Le censure sull'esclusione dei concorrenti, sulla determinazione della durata, della royalty, dell’indennizzo e sulle previsioni della lex specialis sono state giudicate infondate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il complesso tema dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, particolareggiando il recepimento e l'applicazione della disciplina statale di riordino (L. 118/2022 e D.L. 131/2024). Il TAR, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità, ha stabilito che nelle peculiari condizioni riscontrate sul litorale romano — dove tutte le concessioni risultavano scadute e non più rinnovabili ope legis — fosse ammissibile una "gara-ponte", i cui effetti (durata breve, deroghe procedimentali) sono giustificati dall’esigenza di garantire la continuità del servizio pubblico in attesa dell’ordinata implementazione della procedura selettiva disciplinata dalle nuove norme nazionali. Il TAR ha escluso che la mancata previsione di una durata minima quinquennale o di un piano economico-finanziario fosse in contrasto col quadro normativo, vista la natura transitoria della gara; ha ritenuto la previsione di una royalty aggiuntiva sul fatturato come modalità ragionevole e finalizzata alla valorizzazione del bene pubblico in questa fase intermedia; ha escluso che la mancata previsione di indennizzo per i gestori uscenti e i criteri del bando ledano principi di concorrenza, trasparenza o parità di trattamento. Gli atti impugnati sono stati quindi considerati legittimi. Le spese sono state compensate stante la novità delle questioni giuridiche trattate.



