11/05/2026
Art. 58

Gara-ponte per concessioni demaniali marittime di Roma Capitale: legittimità della procedura e dell'esclusione per unico centro decisionale

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha giudicato sui ricorsi di Orizzonte s.r.l.s. contro gli atti di gara per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime da parte di Roma Capitale, rigettando le doglianze principali. Ha ritenuto legittima l’indizione di una gara-ponte di durata annuale, pur in presenza della nuova disciplina nazionale (l. 118/2022 e successive modifiche), vista l’assenza di titoli concessionari vigenti su quel litorale. Risulta inoltre legittima la previsione di una royalty sul fatturato in aggiunta al canone, quale criterio di valorizzazione del bene pubblico. Il ricorso relativo all’esclusione dalla graduatoria – motivata dal sospetto di unico centro decisionale tra società collegate – è stato respinto: gli indizi raccolti (parentela, sede, tempistiche costitutive, partecipazione agli stessi lotti) sono considerati sufficienti e l’omesso contraddittorio non ha inciso sull’esito, in quanto la decisione espulsiva sarebbe stata comunque adottata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due ordini di ricorsi presentati da una società esclusa da un affidamento di concessioni balneari. Il TAR, dopo aver riunito i procedimenti per connessione, ha rilevato che la scelta di Roma Capitale di bandire una gara-ponte è giustificata dalla necessità di garantire la continuità dei servizi in assenza di concessioni in essere e tenuto conto della tempistica richiesta dal nuovo ordinamento nazionale sulle concessioni demaniali turistiche. La procedura selettiva, pur non rispecchiando integralmente la disciplina ordinaria (durata minima, indennizzi, ecc.), è stata reputata una risposta adeguata alla situazione transitoria. La contestazione della legittimità di prevedere una royalty oltre al canone è stata ritenuta infondata, essendo tale previsione funzionale alla valorizzazione dell’erario pubblico (e, quindi, della collettività) e non manifestamente irragionevole. Quanto alla seconda tranche della vicenda, il TAR ha accertato che la stazione appaltante aveva raccolto un insieme di indizi gravi e concordanti circa la presenza di un unico centro decisionale tra più società (vincolo parentale tra amministratori, coincidenze di sede e domicilio, coincidenza temporale di costituzione societaria, partecipazioni agli stessi lotti), sufficiente a giustificare l’estromissione per garantire la par condicio e la segretezza delle offerte. L’eventuale omissione del contraddittorio non inficia il provvedimento, in base all’art. 21-octies della legge 241/1990, dato che l’esito non sarebbe cambiato.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 58

L’articolo 58 del Codice degli appalti è richiamato nella contestazione della ricorrente relativa ai vincoli di partecipazione e aggiudicazione imposti dal bando, che, a suo dire, avrebbero limitato la libera competizione fra operatori. Il TAR ha però ritenuto che i vincoli previsti – limitando il numero di lotti assegnabili ad un singolo concorrente – sono legittimi e in linea con lo spirito pro-concorrenziale dell’art. 58: favoriscono la partecipazione di micro, piccole e medie imprese e prevengono il rischio di concentrazione delle aggiudicazioni nelle mani di pochi grandi operatori. La motivazione dell’amministrazione è dunque coerente con la ratio dell’art. 58, che consente, anzi, simili limitazioni per ragioni di efficienza e adeguato assetto di mercato.

Articoli di riferimento