Concessioni demaniali marittime a Roma: legittimità della gara-ponte e dell’esclusione per unico centro decisionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso presentato dalla società Roma Levante s.r.l.s. sia contro il bando di gara indetto da Roma Capitale per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, sia contro il provvedimento di esclusione dalla stessa gara per la sussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della procedura c.d. ‘gara-ponte’ avviata da Roma Capitale, anche se di durata inferiore a quella prevista dalla legge nazionale, e ha ritenuto fondato l'accertamento dell’amministrazione circa l’unicità decisionale tra alcune società, giustificando l’esclusione senza necessità di ulteriore contraddittorio.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due distinti profili: l’attacco alla legittimità del bando e l’impugnazione dell’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara. Sul primo punto, il TAR chiarisce che, nonostante la normativa statale preveda nuovi criteri e una durata minima delle concessioni, Roma Capitale ha potuto indire una gara-ponte di breve durata per garantire la continuità dei servizi balneari, vista l’assenza di concessioni vigenti e in attesa della definizione degli strumenti pianificatori richiesti dalla legge. Tale scelta è ritenuta ragionevole e giustificata dalla necessità di evitare interruzioni nei servizi. Il Tribunale riconosce altresì la legittimità della previsione di una royalty aggiuntiva sul fatturato, come criterio di valorizzazione del bene pubblico, e la validità dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di suddivisione e assegnazione dei lotti volte a favorire la concorrenza. Sul secondo punto, il TAR conferma l’esclusione della ricorrente in quanto vi erano indizi gravi, precisi e concordanti di un unico centro decisionale tra varie società partecipanti, secondo quanto previsto dall’art. 95, co. 1, lett. d), del Codice degli Appalti. Pur non essendo avvenuto un pieno contraddittorio procedimentale, il Tribunale ritiene che la mole degli elementi documentali e relazionali fosse tale da rendere l’esclusione inevitabile, per cui il provvedimento non è annullabile nemmeno per violazione del diritto di partecipazione al procedimento. Si conferma quindi la piena legittimità sia della gara-ponte che dell’esclusione disposta nei confronti della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 viene richiamato in relazione alla legittimità della suddivisione in lotti e dei vincoli di partecipazione e aggiudicazione previsti dall’avviso pubblico. Il TAR ritiene che tali vincoli (limitazione del numero di lotti assegnabili a un concorrente) siano coerenti con il dettato dell’art. 58, poiché favoriscono la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, evitano la concentrazione delle aggiudicazioni e stimolano concorrenza, in aderenza agli obiettivi di efficienza e apertura del mercato, come previsto dalla norma.



