TAR Lazio: Inammissibilità del ricorso della terza classificata in gara multilotto per aggiudicazione di appalto di servizi di ristorazione presso il Ministero della Difesa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di CIRFOOD, terza classificata in una gara multilotto per il servizio di ristorazione del Ministero della Difesa, col quale si chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione al primo operatore (Althea S.r.l.), sostenendo che la seconda classificata (Dussmann Service S.r.l.) sarebbe stata preclusa dal subentro a causa del limite massimo di due lotti aggiudicabili. Il Tribunale, confermando la disciplina della gara e della normativa sugli appalti, ha affermato che, in caso di esclusione della prima classificata, la seconda avrebbe diritto a subentrare nel lotto di valore maggiore, scorrendo di conseguenza le aggiudicazioni sugli altri lotti. Le doglianze della ricorrente, rivolte unicamente contro la prima classificata, sono dunque inammissibili per difetto di interesse. Anche la censura subordinata di annullamento parziale della lex specialis è stata respinta nel merito.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza consolida il principio secondo cui la terza classificata in una procedura di gara multilotto non ha interesse a ricorrere contro l’aggiudicazione se non contesta anche la posizione della seconda classificata, a meno che le sue censure non siano idonee a travolgere l’intera procedura e determinare una nuova gara. Nel caso specifico, la lex specialis stabiliva che in caso di aggiudicazione di più di due lotti allo stesso operatore, venissero assegnati, in automatico, i due di maggior valore; la seconda classificata avrebbe quindi diritto, in caso di annullamento dell'aggiudicazione della prima, a subentrare nel lotto oggetto di ricorso. La domanda di CIRFOOD, basata sull’assunto che la seconda classificata sarebbe stata ormai esclusa dalla disciplina di gara, è stata pertanto rigettata come infondata. Il TAR chiarisce inoltre che il principio di invarianza dell’art. 108, c. 12, del Codice non impedisce le rimodulazioni dei lotti a seguito di ricorsi, tranne nel caso di calcolo delle soglie di anomalia nelle gare al prezzo più basso, che qui non ricorreva. Anche la doglianza subordinata, relativa alla presunta illegittimità di alcune previsioni della lex specialis in materia di requisiti del centro di cottura, è stata respinta, ritenendosi legittima la previsione del requisito come requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente con riferimento al principio del risultato. La sentenza richiama il principio per sottolineare che l’aggiudicazione e l’amministrazione devono essere dirette all’efficienza e alla legalità, ma non può essere invocato in modo da derogare alle regole di gara sullo scorrimento e all’autovincolo assunto dalla PA attraverso la lex specialis.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla mancata indicazione e applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL) per il personale impiegato e per la verifica della congruità del costo del lavoro; la sentenza però non affronta direttamente tale profilo, essendo assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
Menziato nel contesto dei profili procedurali e dell’atto a contrarre che aveva dato avvio alla gara. Viene in rilievo per inquadrare la correttezza della procedura seguita dalla stazione appaltante nella formazione della lex specialis e negli atti conseguenti.
Invocato in relazione ai livelli e ai contenuti della progettazione, in particolare per quanto riguarda l’indicazione dei costi e la qualità del servizio offerto, nonché la congruità della valutazione tecnica delle offerte. Tuttavia, la sentenza non entra nel merito delle contestazioni tecniche perché dichiara inammissibile il ricorso salvo che per la doglianza subordinata, comunque respinta.
È centrale nella motivazione: disciplina la suddivisione in lotti e la limitazione del numero massimo di lotti aggiudicabili alla stessa impresa. La sentenza applica la norma chiarendo che, in caso di esclusione di un aggiudicatario, il subentro spetta alla seconda classificata secondo quanto previsto dalla lex specialis in attuazione di questa norma.
Citato nel ricorso per contestare presunte carenze e comportamenti fuorvianti dell’aggiudicataria (informazioni errate o incomplete), ma la sentenza non si pronuncia sul merito di eventuali illeciti professionali, dichiarando inammissibile la relativa doglianza.
Invocato per la presunta carenza di requisiti di ordine speciale (SOA per i lavori edili). Anche in questo caso il TAR non entra nel merito dei requisiti, ritenendo inammissibile il ricorso dalla terza classificata.
È uno degli articoli centrali: disciplina i criteri di aggiudicazione e contiene, al comma 12, il principio di invarianza utilizzato da CIRFOOD per sostenere l’impossibilità di scorrimenti tra i lotti. Il TAR chiarisce che il principio non impedisce il subentro della seconda classificata e le rimodulazioni in caso di annullamento di una aggiudicazione, rimarcando il campo di applicazione limitato della norma.



