11/09/2026
Art. 17Art. 107

Legittima l’esclusione dalla gara per incongruità dell’offerta tecnica ed economica: interpretazione delle migliorie secondo la lex specialis e principi del Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Consorzio Stabile CMF contro l’esclusione dal lotto 3 della gara pubblica di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per servizi integrati di manutenzione e facility management delle stazioni ferroviarie. L’esclusione era motivata dall’anomalia e non congruità dell’offerta presentata, in particolare riguardo al calcolo delle migliorie (ore di personale aggiuntivo) e ai costi di manodopera e garanzie. Il Tribunale ha ritenuto che la disciplina di gara (lex specialis) fosse chiara nel circoscrivere le migliorie all’attività di monitoraggio e che il giudizio dell’Amministrazione fosse legittimo e non irragionevole. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile in quanto privo più di interesse a seguito del rigetto del ricorso principale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza la correttezza dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di gara pubblica per anomalia dell’offerta. Il Consorzio Stabile CMF contestava la valutazione di RFI sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente valutato i costi delle migliorie (ore lavorative aggiuntive), delle garanzie e della manodopera. Il TAR chiarisce che la lex specialis (documenti di gara) distingue tra canone fisso (monitoraggio) e canone variabile (manutenzioni) e prevede esplicitamente che le migliorie oggetto di punteggio debbano riguardare solo il monitoraggio (canone fisso). Per il TAR, non è corretto che il concorrente abbia ripartito le ore di miglioria anche su altre attività; la scelta della stazione appaltante di limitare le migliorie al monitoraggio rientra nella sua discrezionalità e non comporta violazione dei principi di concorrenza o risultato. Il giudice respinge anche la censura di illegittimità della lex specialis, non ravvisando irragionevolezza o sproporzione nella disciplina tecnica della gara. In definitiva, la valutazione della stazione appaltante è ritenuta legittima, anche in forza dei principi di selezione e trasparenza sanciti dal Codice degli Appalti. La decisione comporta il rigetto del ricorso principale, l’improcedibilità di quello incidentale e la condanna alle spese per il ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’articolo 17 è richiamato in relazione alla regolarità delle fasi procedurali di gara. La sentenza conferma che RFI ha rispettato le procedure di affidamento e valutazione delle offerte previste dalla normativa: la verifica di congruità e l’esclusione del Consorzio sono state adottate nell’ambito delle fasi istruttorie e decisorie regolate dall’articolo. Inoltre, la pubblicazione dell’esclusione e degli esiti della verifica di anomalia si inserisce nel corretto svolgimento della procedura, sottolineando il rispetto delle tempistiche e delle formalità richieste e l’impossibilità di sospensione della gara per il solo fatto dell’esistenza di un contenzioso.

Articolo 107

L’articolo 107 disciplina i principi generali nelle procedure di selezione: trasparenza, imparzialità, verifica dei requisiti e delle offerte. Il TAR richiama questi principi per giustificare la legittimità della scelta di RFI di escludere un’offerta non conforme ai parametri della lex specialis. In particolare, la sentenza sottolinea che la stazione appaltante ha esercitato la sua discrezionalità tecnica nella verifica della congruità economica dell’offerta e nell’interpretazione delle condizioni di gara: ciò avviene nel rispetto dei principi di conformità, imparzialità e trasparenza imposti dall’art. 107, che consente l’esclusione delle offerte incongrue o non rispondenti ai criteri.

Articoli di riferimento