Esclusione per anomalia dell’offerta in appalto per la riscossione coattiva delle entrate comunali – Rigetto del ricorso SO.GE.R.T. S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da SO.GE.R.T. S.p.A. contro la sua esclusione dalla procedura per l’affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Grottaferrata. La società era stata esclusa per anomalia dell’offerta, in quanto aveva fondato la sostenibilità economica su ricavi ritenuti aleatori e non sufficientemente giustificati. Il giudice ha ritenuto legittima la verifica dell’anomalia disposta dall’Amministrazione e congrua la valutazione di inattendibilità del piano economico-finanziario della ricorrente, respingendo tutte le censure avanzate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda principalmente sull’ampio margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione nell’attivare la verifica di anomalia delle offerte (art. 110 del Codice degli Appalti), anche in assenza di superamento di soglie matematiche e anche nei confronti di tutti i concorrenti qualora la criticità (come nel caso della misura dell’aggio) sia comune. Il giudizio sulla sostenibilità dell’offerta spetta infatti tecnicamente alla stazione appaltante; il giudice può intervenire solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto. Nel caso di specie, SO.GE.R.T. aveva basato la maggioranza dei ricavi su previsioni di rimborso per procedure esecutive il cui numero ed esito positivo risultavano incerti e non adeguatamente dimostrati da dati empirici o indicatori oggettivi, ma solo su esperienza aziendale generica. Secondo il TAR, tale carenza determina l’inattendibilità dell’offerta e giustifica l’esclusione. Inoltre, la circostanza che la verifica sia stata estesa a tutti i concorrenti viene ritenuta coerente con la funzione preventiva della verifica di anomalia. La motivazione della stazione appaltante basata sull’inattendibilità delle stime economiche è di per sé sufficiente a reggere il provvedimento di esclusione anche se le altre motivazioni dovessero essere inficiate (principio di resistenza).
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 disciplina la procedura per la verifica delle offerte anormalmente basse, stabilendo che la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nell’attivare la verifica in presenza di elementi specifici e che può escludere l’operatore in caso di spiegazioni non convincenti. Il TAR richiama tale discrezionalità nella legittimazione della scelta di avviare la verifica nei confronti di tutti i partecipanti e conferma che la valutazione sulle giustificazioni fornite dall’operatore resta un tipico potere tecnico-amministrativo, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. La sentenza fa applicazione diretta dell’art. 110 nel valutare corretta e sufficientemente motivata l’esclusione di SO.GE.R.T. proprio per la mancanza di elementi oggettivi a dimostrazione della sostenibilità dei ricavi previsti dall’offerta.



