11/12/2025
Art. 2Art. 4Art. 11Art. 17Art. 35Art. 36Art. 57Art. 90Art. 98Art. 100Art. 110

Annullamento dell’aggiudicazione per mancata equivalenza dei contratti collettivi applicati nell’appalto per asilo nido MAECI: subentro del secondo classificato

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di ORSA, seconda classificata, annullando l’aggiudicazione disposta a favore dell’ATI Kairos per l’appalto dell’asilo nido presso il MAECI, perché la stazione appaltante ha ritenuto erroneamente equivalente il contratto collettivo nazionale applicato da Kairos (CCNL ANINSEI) rispetto a quello previsto dal disciplinare di gara (CCNL Cooperative settore socio-sanitario assistenziale-educativo). Il Collegio ha escluso che il c.d. “superminimo” assorba la differenza retributiva richiesta per l’equivalenza e ha dichiarato inefficace il contratto stipulato, disponendo il subentro di ORSA, subordinato alla verifica dei requisiti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza approfondisce la corretta applicazione del principio di tutela dei lavoratori sotto il profilo dei contratti collettivi applicabili nelle gare pubbliche di servizi. La stazione appaltante aveva consentito a Kairos di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nel disciplinare, previa dichiarazione di equivalenza. Tuttavia, la verifica svolta dal RUP si è basata sull’impegno dell’operatore ad integrare i minimi retributivi mediante superminimi ‘assorbibili’, ritenuto dal TAR elemento incerto e non idoneo a garantire la stabilità e l’automaticità delle tutele economiche previste dal contratto tipo. Alla luce della normativa (art. 11 e Allegato I.01, art. 4), l’equivalenza deve essere verificata sulle componenti fisse e certe della retribuzione, escludendo la possibilità che elementi accessori o variabili (come il superminimo) compensino scostamenti tra contratti. Risultando assente l’effettiva equivalenza, il TAR annulla l’aggiudicazione e dichiara inefficace il contratto stipulato, imponendo il subentro del secondo in graduatoria, previa verifica dei requisiti. Le ulteriori censure sulla verifica dei costi della manodopera e sulla capacità tecnica sono respinte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Richiamato tra i principi generali (nei motivi aggiunti), viene menzionato per contestare la violazione dei principi di trasparenza e fiducia della stazione appaltante nel ritenere infondata la valutazione di equivalenza tra contratti collettivi.

Articolo 4

Invocato quale criterio interpretativo e applicativo del codice degli appalti, per sostenere la necessità di conformare ogni valutazione (come quella sull’equivalenza dei CCNL) ai principi fondamentali del Codice.

Articolo 11

Norma centrale della decisione: disciplina il principio di applicazione dei CCNL più rappresentativi nei contratti pubblici e la possibilità di indicare un contratto diverso solo in presenza di equivalenza delle tutele, da verificarsi su base oggettiva e non rimessa a impegni accessori. La sentenza censura la mancata, effettiva verifica dell’equivalenza tra CCNL applicati.

Articolo 17

Richiamato per la fase di verifica dei requisiti prima dell’aggiudicazione definitiva e per subordinare il subentro della ricorrente alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale.

Articolo 35

Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di accesso agli atti di gara e alla documentazione presentata dall’aggiudicatario; la sentenza tratta le istanze di accesso ai sensi di questa disposizione.

Articolo 36

Richiamato nei motivi di ricorso e nei passaggi relativi alla procedura di accesso agli atti, per sostenere l’esigenza di trasparenza e difesa delle ragioni della seconda classificata.

Articolo 57

Menzionato nei motivi introduttivi per sostenere l’obbligo della stazione appaltante di inserire e rispettare clausole sociali e di tutela dei lavoratori, comprese quelle relative ai CCNL di settore.

Articolo 90

La stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione e le relative decisioni alle imprese concorrenti ai sensi di questa norma.

Articolo 98

Chiamato in causa nel terzo motivo aggiunto per contestare la presunta carenza del requisito di capacità tecnica e professionale, ossia l’asserita sussistenza di illeciti professionali tali da giustificare l’esclusione di Kairos (motivo respinto).

Articolo 100

Invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di ordine speciale richiesti dalla lex specialis della gara per la capacità tecnica e professionale, oggetto del terzo motivo aggiunto poi respinto.

Articolo 110

Invocato per la questione della verifica della congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta di Kairos, in particolare per la parte relativa all’anomalia dei costi della manodopera e alla verifica economica dell’offerta (motivo respinto perché la stazione appaltante ha fornito adeguata motivazione).

Articoli di riferimento