12/05/2026
Art. 108Art. 110

Annullamento dell’aggiudicazione per carenza istruttoria sulla verifica dei costi del lavoro in gara d’appalto pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso della seconda classificata a una gara d'appalto bandita da AMA S.p.A., annullando l’aggiudicazione in favore della prima classificata Edil Pic Ad S.r.l., limitatamente all’errore della stazione appaltante nella verifica dei costi della manodopera. È stato infatti accertato che, nella verifica dell’offerta sospettata di anomalia, la stazione appaltante ha valutato i costi del lavoro sulla base di tabelle ministeriali e contrattuali non aggiornate. Ciò ha falsato la congruità dell’offerta, rendendo necessario ripetere la verifica utilizzando i valori tabellari aggiornati. Tutte le altre censure (sui profili di riduzione dei costi, equivalenza del CCNL e congruità dei costi dei materiali) sono state respinte. Il TAR ha ordinato quindi di rinnovare la verifica dell’anomalia dell’offerta in 15 giorni e ha dichiarato inefficace il contratto già sottoscritto, compensando le spese di giudizio.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’obbligo, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, di utilizzare parametri di costo del lavoro aggiornati alle più recenti tabelle ministeriali e al CCNL effettivamente applicato. Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata secondo la quale la verifica dell’anomalia è connotata da un giudizio ampio e discrezionale, ma ciò non esime la stazione appaltante dal rispetto dei dati oggettivi e dell’aggiornamento dei costi. Nel caso deciso, la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti e giustificativi, ma non ha rilevato che l’aggiudicataria aveva utilizzato dati oramai superati, falsando la valutazione di sostenibilità economica dell’offerta. Questo errore istruttorio impone la riedizione della verifica, con possibilità, all’esito, di confermare o meno l’aggiudicazione. Il giudice ha respinto le ulteriori domande (subentro, risarcimento) in attesa dell’esito della nuova istruttoria. La sentenza sancisce l’obbligo di rigore nella verifica dei costi della manodopera e il dovere di attenersi alle previsioni aggiornate, a tutela della parità competitiva e dei lavoratori.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

È stato invocato in relazione ai criteri di aggiudicazione della gara, in particolare per la scelta del criterio del prezzo più basso e per la corretta indicazione e valutazione dei costi della manodopera nelle offerte. La sentenza richiama i principi di trasparenza e imparzialità fissati dall’art. 108, sottolineando che le offerte devono essere valutate anche in riferimento ai costi aggiornati della manodopera, così da garantire il rispetto della normativa e della par condicio fra concorrenti.

Articolo 110

È centrale nella parte della sentenza dedicata alla verifica dell’anomalia dell’offerta, disciplinando le modalità di valutazione della sostenibilità economica e la necessità di escludere offerte che non giustifichino congruamente scostamenti dai costi di riferimento. In particolare, il TAR applica l’art. 110 imponendo alla stazione appaltante di utilizzare tabelle ministeriali aggiornate per la verifica dei costi del lavoro e di valutare la congruità delle offerte rispetto ai trattamenti salariali minimi, pena la nullità dell’aggiudicazione se la verifica è viziata da carenze istruttorie.

Articoli di riferimento