Sentenza TAR Lazio sul meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici (anni 2015-2018): legittimità ministeriale, giurisdizione ordinaria sulle quote regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro diversi atti nazionali e regionali riguardanti il cosiddetto "payback" sanitario, ovvero l'obbligo per i fornitori di coprire parte dello sforamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici registrati per gli anni 2015-2018. Il TAR ha ritenuto legittima la normativa nazionale e i relativi decreti ministeriali impugnati, sottolineando che la disciplina era nota agli operatori sin dal 2015 e che i fornitori dovevano essere consapevoli delle potenziali ripercussioni economiche. La Corte costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità del meccanismo. Tuttavia, il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa ai provvedimenti regionali di quantificazione delle quote di ripiano poste a carico delle singole aziende, specificando che tali controversie sono di competenza del giudice ordinario e non amministrativo.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sul fatto che il meccanismo del payback, disciplinato da leggi e regolamenti statali, ha natura di misura solidaristica e non si traduce in una violazione dei principi costituzionali ed europei invocati dalla ricorrente (parità di trattamento, libertà di impresa, affidamento e irretroattività). I fornitori di dispositivi medici erano consapevoli, già dal 2015, dell'esistenza di tetti di spesa e dell'obbligo di eventuale ripiano in caso di sforamento. Il payback non incide direttamente sull'esecuzione dei contratti di appalto, ma agisce su un piano diverso, non coinvolgendo la fase dell'affidamento degli appalti pubblici. La disciplina è stata ritenuta ragionevole e proporzionata anche dalla Corte costituzionale. Il TAR precisa che, mentre i decreti e gli atti ministeriali possono essere censurati davanti al giudice amministrativo, la ripartizione delle somme poste a carico delle singole aziende da parte degli enti regionali costituisce un'attività vincolata e tecnica, che non implica esercizio di potere autoritativo, bensì accertamento di diritti soggettivi di natura patrimoniale; pertanto, le relative controversie devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria (giudice civile). In conclusione, il ricorso è rigettato per la parte relativa agli atti nazionali e dichiarato inammissibile per la parte relativa ai provvedimenti regionali.



