12/05/2026

TAR Lazio: Legittimità dei provvedimenti nazionali sul payback dispositivi medici e difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti nazionali sul payback (meccanismo di ripiano della spesa in caso di superamento dei tetti) relativi agli anni 2015-2018, ritenendo legittimi sia i decreti ministeriali di fissazione e riparto degli oneri sia la normativa sottostante. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l'impugnativa sui provvedimenti regionali, precisando che le controversie relative alla determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici devono essere devolute al giudice ordinario, non trattandosi di esercizio di poteri autoritativi discrezionali ma di atti meramente vincolati e tecnici.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la disciplina dei tetti di spesa per i dispositivi medici e il correlato meccanismo di payback, introdotto per contenere la spesa sanitaria e ripartire tra le imprese e le Regioni il superamento di tali tetti. La società ricorrente contestava la costituzionalità, la legittimità europea e la ragionevolezza delle norme e degli atti attuativi nazionali e regionali. Il TAR, richiamando anche la recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 140/2024), ha confermato che il sistema del payback e i relativi atti ministeriali sono conformi ai principi costituzionali ed europei di legittimo affidamento, irretroattività, concorrenza e certezza del diritto. Il Tribunale ha evidenziato che le imprese del settore erano consapevoli del rischio di essere chiamate a contribuire al ripiano già dal 2015 e che il meccanismo non incide sui contratti di appalto né altera il regime competitivo. Per quanto riguarda i provvedimenti regionali, il TAR ha rilevato che la Regione si limita a una mera attività tecnica di calcolo e riparto degli importi dovuti dalle aziende, senza esercizio di discrezionalità amministrativa, e che la posizione delle aziende è di diritto soggettivo, da tutelare davanti al giudice ordinario e non amministrativo.