12/06/2026
Art. 92Art. 108

Gara per la fornitura di strisce reattive Regione Lazio: esclusione di A.Menarini Diagnostics e discrezionalità tecnica della Commissione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da A.Menarini Diagnostics S.r.l. contro la Regione Lazio e Med Trust Italia S.r.l. in merito all’aggiudicazione del Lotto 1 di una gara per strisce reattive per diabetologia. La società ricorrente lamentava errori nella valutazione della propria offerta tecnica, sostenendo di aver diritto a un punteggio maggiore e, quindi, all’aggiudicazione quale terza classificata. Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni della Commissione giudicatrice, la legittimità dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante circa le modalità di attribuzione dei punteggi e ha confermato che la discrezionalità tecnica della Commissione non può essere sindacata salvo evidenti errori o illogicità, qui non ravvisati.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due principali questioni: la corretta interpretazione e applicazione dei criteri contenuti nella lex specialis per la valutazione tecnica delle offerte e il margine di discrezionalità tecnica riconosciuto alla Commissione di gara. Sul primo aspetto, il TAR ha stabilito che il principio di equivalenza previsto dall’Allegato II-5 del Codice dei Contratti Pubblici, pur favorendo la concorrenza, non può andare a sovvertire la legge di gara o modificarne in modo surrettizio i requisiti tecnici: il menù multilingua richiesto doveva essere integrato direttamente nel dispositivo (glucometro/app) e le guide cartacee non erano valutabili. Sul secondo aspetto, il TAR ha ribadito che la valutazione delle offerte tecniche rientra nella discrezionalità della Commissione, sindacabile solo in caso di manifeste irragionevolezze o errori di fatto, qui non evidenziati. Pertanto, il ricorso è stato respinto, confermando l’aggiudicazione alle prime tre classificate e liquidando le spese a carico di A.Menarini Diagnostics.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 92

L’articolo 92 viene richiamato per giustificare la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, avvenuta con la determina regionale di rettifica (n. G05573/2025), a seguito di modifiche e chiarimenti agli atti di gara. La proroga, in coerenza con l’articolo, ha permesso agli operatori di adeguarsi alle novità, garantendo trasparenza e parità di condizioni nella partecipazione.

Articolo 108

L’articolo 108 è centrale per l’impostazione dei criteri di aggiudicazione, qui specificati nella lex specialis e nei chiarimenti della stazione appaltante. La sentenza valorizza il principio della valutazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa e ribadisce che i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi devono essere rispettati secondo quanto stabilito nei documenti di gara. Il TAR conferma che eventuali interpretazioni correttive o modificative dei criteri da parte dei concorrenti non sono ammesse e che la Commissione mantiene ampia discrezionalità, purché esercitata in modo non arbitrario.

Articoli di riferimento