Legittimità della valutazione di non anomalia dell’offerta e limiti al sindacato giurisdizionale sulle gare d’appalto: il caso Lotto 4 Regione Lazio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di A.Menarini Diagnostics S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 4 di una gara pubblica alla società Bioseven S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di dispositivi in ambito diabetologico. Sebbene l’offerta di Bioseven fosse stata oggetto di verifica per sospetta anomalia, la stazione appaltante, dopo aver ricevuto adeguate giustificazioni, ne ha ritenuto la congruità. Il TAR ha ribadito che, in sede giurisdizionale, la valutazione sulle offerte sospette di anomalia compiuta dalla stazione appaltante è insindacabile salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria. Poiché il ricorrente non ha fornito elementi concreti che dimostrassero tali vizi, il ricorso è stato respinto e sono state disposte le spese a suo carico.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sull’ampio margine di discrezionalità tecnica riconosciuto alle stazioni appaltanti sia nella valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia, sia nella motivazione dei relativi provvedimenti favorevoli all’operatore economico. La sentenza ribadisce il principio per cui il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, potendo intervenire solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità, arbitrarietà o errore manifesto. Nel caso di specie, l’offerta aggiudicataria è stata oggetto di verifica ex art. 110 d.lgs. 36/2023, sono state fornite dettagliate giustificazioni e la stazione appaltante ha motivato la propria decisione. Non sono emersi elementi che rendessero insostenibile o manifestamente irragionevole la valutazione di congruità: per tale ragione il TAR ha ritenuto infondato il ricorso della seconda classificata, respingendolo e condannando la ricorrente alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 92 è richiamato nell’esposizione dei fatti per giustificare la proroga dei termini di presentazione delle offerte disposta dalla Regione Lazio a seguito della rettifica degli atti di gara. La sentenza lo menziona per evidenziare la correttezza procedurale dell’amministrazione nella gestione dei tempi di gara, assicurando la tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione degli operatori economici, ma l’articolo non ha rilievo diretto nella decisione finale sul merito del ricorso.
L’articolo 110 costituisce il fulcro giuridico del caso. Viene contestata la corretta applicazione della normativa sulle offerte anormalmente basse: la ricorrente sostiene che la stazione appaltante abbia erroneamente valutato l’offerta della controinteressata come congrua. Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata dalla sentenza, la valutazione della non anomalia da parte della PA è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o carenza motivazionale. Nel caso specifico, la sentenza ritiene la valutazione dell’amministrazione legittima e conforme all’art. 110, dato che l’aggiudicataria ha fornito giustificazioni dettagliate e la motivazione della stazione appaltante è risultata congrua e ragionevole.



