12/09/2025

Inammissibilità del ricorso amministrativo contro la risoluzione di contratto d’appalto: giurisdizione del giudice ordinario

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da Brick Edil 2020 s.r.l.s. contro la risoluzione del contratto n. 70/2023 disposta dall'A.T.E.R. a causa di gravi violazioni contrattuali e documentali. Poiché le contestazioni riguardano la fase esecutiva del rapporto d’appalto, e quindi diritti soggettivi derivanti dal contratto, la controversia deve essere devoluta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla distinzione tra fase di affidamento dell’appalto (di giurisdizione amministrativa) e fase di esecuzione del contratto (di giurisdizione ordinaria). Nel caso in esame, la risoluzione dell’appalto riguarda adempimenti e comportamenti successivi alla stipula contrattuale, come la regolarità delle polizze fideiussorie e il rispetto delle norme sulla sicurezza, rientranti nella disciplina privatistica e nella tutela dei diritti soggettivi delle parti. Secondo costante giurisprudenza, anche quando la risoluzione è adottata con atto formale dell’amministrazione, dopo la stipula del contratto la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR, pertanto, rilevato il proprio difetto di giurisdizione, ha dichiarato il ricorso inammissibile e disposto la compensazione delle spese.