Legittimità dell’aggiudicazione mediante applicazione del principio di equivalenza nei requisiti tecnici di gara d’appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di HMC Premedical S.p.A. contro l’aggiudicazione del Lotto n. 53 della gara per dispositivi medici da parte dell’ASL Roma 2 ad Alse Medica S.r.l., confermando che la stazione appaltante ha correttamente applicato il principio di equivalenza ai requisiti tecnici minimi previsti dalla lex specialis. La ricorrente contestava la conformità tecnica del prodotto aggiudicatario, sostenendo la necessità di caratteristiche strutturali specifiche, ma il TAR ha ritenuto che le soluzioni offerte rispondevano in maniera equivalente alle finalità della stazione appaltante, preservando la concorrenza e la parità di trattamento.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul principio di equivalenza, secondo cui le specifiche tecniche di gara non devono essere interpretate rigidamente o in senso esclusivo, ma ne va valutata la finalità sostanziale, ossia l’idoneità del prodotto offerto a soddisfare le esigenze della stazione appaltante. Il Collegio afferma che il principio di equivalenza deve essere applicato anche quando non espressamente previsto dai documenti di gara, qualora i requisiti abbiano carattere funzionale e non strutturale. Nel caso in esame, la maschera offerta dall’aggiudicataria, pur presentando soluzioni tecniche differenti da quelle della ricorrente, assolveva comunque allo scopo richiesto. La Commissione di gara, nel valutare la conformità tecnica, poteva legittimamente accertarsi della funzionalità delle soluzioni proposte, senza escludere automaticamente l’operatore solo perché non offriva esattamente le stesse caratteristiche tecniche descritte dal Capitolato. Il TAR sottolinea inoltre che l’interpretazione restrittiva delle specifiche avrebbe violato i principi di concorrenza, par condicio e trasparenza. Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto.



