12/09/2025

Principio di equivalenza nelle gare pubbliche: legittima aggiudicazione anche in presenza di offerte tecnicamente differenti, ma funzionalmente equivalenti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di HMC Premedical S.p.A. contro l’aggiudicazione a Alse Medica S.r.l. del Lotto 54 per la fornitura di dispositivi medici, ritenendo infondate le doglianze sulla presunta mancanza dei requisiti tecnici minimi da parte dell’offerta aggiudicataria. Il Collegio ha riconosciuto la corretta applicazione da parte della commissione di gara del principio di equivalenza, affermando che, anche se i requisiti tecnici non sono soddisfatti formalmente, la conformità funzionale dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante è sufficiente ad ammettere il prodotto alla gara. La procedura e la valutazione della commissione sono risultate coerenti con la normativa vigente e con i principi di concorrenza e par condicio.

Spiegazione Dettagliata

Il ricorso mirava a escludere dalla gara l’aggiudicataria Alse Medica S.r.l. in quanto, secondo la ricorrente, il prodotto offerto non avrebbe rispettato alcune specifiche tecniche di minima richieste dalla lex specialis (come doppio ingresso per rebreathing di CO2, 5 rebbi, valvola PEEP amagnetica e presenza della taglia M). Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che la stazione appaltante avesse fatto correttamente applicazione del principio di equivalenza, previsto dall’art. 68 D.Lgs. 50/2016 e dalle norme più recenti, secondo cui le caratteristiche richieste possono essere soddisfatte anche tramite soluzioni tecniche differenti purché consentano il raggiungimento delle finalità funzionali indicate dalla stazione appaltante. Tali caratteristiche non possono inibire la partecipazione alla gara se non sono richieste in modo strutturale ed esclusivo, a meno che non si configuri una differenza radicale (aliud pro alio) che privi l’offerta della funzionalità richiesta. Il TAR evidenzia che una interpretazione formalistica delle specifiche escluderebbe ingiustificatamente concorrenti e violerebbe i principi di trasparenza, concorrenza e par condicio, che guidano l’attività pubblica in materia di appalti.