12/12/2025
Art. 3Art. 71

Legittimità dell’aggiudicazione di una concessione balneare tramite procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 ad associazione sportiva dilettantistica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da una ditta individuale contro la decisione di Roma Capitale di aggiudicare la gestione di un lotto di spiaggia libera alla ASD Happy Surf One, ritenendo infondati i motivi relativi all’insussistenza dei requisiti professionali e all’incompatibilità statutaria dell’associazione sportiva. Il Tribunale ha riconosciuto che l’associazione, pur non iscrivendosi da oltre tre anni in specifici registri, ha dimostrato lo svolgimento triennale di attività analoghe e che le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere le attività in oggetto nel rispetto della normativa vigente. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due motivi principali di ricorso: (1) la presunta mancanza del requisito triennale di attività analoga da parte dell’associazione aggiudicataria, e (2) l'asserita incompatibilità delle attività richieste con lo statuto di una ASD, specialmente per quanto concerne la gestione di servizi di ristoro. Il TAR chiarisce che la lex specialis di gara consente la prova dei requisiti tramite vari mezzi, tra cui l’atto costitutivo e attestazioni di attività effettiva, non esclusivamente l’iscrizione formale in registri tenuti da Camere di Commercio. Inoltre evidenzia come le associazioni sportive dilettantistiche non abbiano, per legge, divieto di svolgere attività commerciali che siano strumentali o secondarie rispetto alle finalità istituzionali e che la perdita della qualifica (e dei benefici fiscali) non determina l’esclusione a priori dalla gara, ma solo un mutamento di regime giuridico. Viene ribadito il principio, fondamentale nel diritto degli appalti, di massima apertura alla partecipazione degli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica. L’amministrazione, avendo valutato nel merito la documentazione presentata e la natura delle attività da affidare, non ha violato i principi di concorrenza, parità di trattamento e correttezza procedurale. Non sussiste, infine, disparità di trattamento riguardo alla fiscalità agevolata degli enti no profit, poiché questa è subordinata al rispetto della normativa e non altera la correttezza procedimentale della gara. Il ricorso viene quindi respinto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

L’articolo 3, che sancisce i principi di accesso al mercato, concorrenza e non discriminazione, viene richiamato per sostenere che l'ammissione alla gara di soggetti con diversa forma giuridica, quali le associazioni sportive dilettantistiche, è coerente con l’obiettivo di apertura e neutralità del codice degli appalti. Il TAR esplicitamente respinge interpretazioni restrittive che limiterebbero la partecipazione a operatori con determinati assetti formali, in nome di una maggiore parità di condizioni e concorrenza effettiva.

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, utilizzata nella gara in questione. La sentenza conferma la legittimità della scelta procedurale adottata da Roma Capitale, sottolineando che il regime della procedura aperta garantisce la massima partecipazione di operatori economici qualificati, come previsto dal codice degli appalti, e che la valutazione dell’idoneità dei partecipanti è stata effettuata secondo i criteri previsti dal disciplinare e nel rispetto delle tempistiche e regole stabilite dalla norma.

Articoli di riferimento