13/02/2026
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Legittimità dell'aggiudicazione mediante valutazione tecnico-discrezionale delle offerte in gara per dispositivi CEC: irrilevanza di uno studio di parte nei criteri oggettivi di equivalenza

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di Aferetica S.r.l. avverso l'aggiudicazione del lotto 48 della gara per dispositivi medici CEC alla B. Braun Avitum Italy S.p.A. La ricorrente contestava l'esito della valutazione tecnica, ritenendo che il proprio prodotto fosse superiore per performance e caratteristiche funzionali rispetto a quello della controinteressata, sulla base di uno studio comparativo di settore. Il Tribunale ha invece ritenuto la valutazione della commissione congrua e logicamente motivata nei documenti di gara, riconoscendo l'equivalenza funzionale dei prodotti e sottolineando che lo studio addotto dalla ricorrente non era idoneo per base metodologica e scientifica ad incidere sul giudizio discrezionale della commissione. Non sono emersi elementi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, dunque l'attribuzione dei punteggi tecnici rimane insindacabile e la procedura rispetta i principi del Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio ha confermato la regolarità dell'aggiudicazione del lotto 48 per la fornitura di cartucce per adsorbimento citochinico in una gara a evidenza pubblica. La ricorrente, seconda classificata, aveva contestato che il punteggio tecnico massimo assegnato al prodotto concorrente violasse i principi di ragionevolezza e trasparenza, sostenendo la superiorità del proprio dispositivo sulla base di un articolo scientifico. Il Tribunale ha però evidenziato che la commissione ha svolto una valutazione tecnico-discrezionale delle offerte, basandosi sulle schede tecniche, sulla letteratura e sulle esigenze effettive di utilizzo clinico, giungendo a una sostanziale equivalenza tra i prodotti quanto a performance e caratteristiche funzionali. Lo studio prodotto dalla ricorrente, trattandosi di una ricerca in vitro su sangue bovino, con limiti di affidabilità statistica e profili di conflitto di interesse, non poteva costituire prova decisiva. In assenza di irragionevolezza o travisamento dei fatti, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione di gara. La sentenza ribadisce così i principi cardine del Codice degli Appalti in tema di discrezionalità tecnica, trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza e conferma la centralità dell’equilibrio tra qualità e prezzo nelle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato guida la valutazione della commissione, che mira ad aggiudicare il contratto al dispositivo che offre il miglior rapporto qualità/prezzo e risponde alle effettive esigenze cliniche, nel rispetto della trasparenza e della concorrenza tra operatori.

Articolo 2

Il principio della fiducia sostiene la valutazione della legittimità delle decisioni della commissione, riconoscendo l’autonomia della stazione appaltante e la legittimità delle scelte tecniche discrezionali in assenza di errori gravi o violazioni manifeste, rafforzando la tutela dalla responsabilità per scelte tecniche motivate.

Articolo 3

La sentenza richiama il dovere della commissione di garantire accesso al mercato e una valutazione imparziale e proporzionata delle offerte, senza discriminazioni, basando l’esito su criteri tecnici e qualitativi, in linea con la concorrenza e la trasparenza previsti dal Codice.

Articolo 4

Il richiamo ai principi generali (artt. 1, 2, 3) come criteri interpretativi funge da cornice metodologica per valutare la correttezza della procedura e dell’attività valutativa della commissione.

Articolo 5

La buona fede e la tutela dell’affidamento sono salvaguardate nella misura in cui la commissione ha motivato correttamente le proprie scelte e non ha ingenerato affidamenti illegittimi o scorretto favore verso alcun concorrente. La ricorrente, in particolare, non dimostra vizi di comportamento che violino tali principi.

Articolo 71

La procedura oggetto del giudizio è una procedura aperta ex art. 71: la sentenza conferma che il lotto è stato gestito nel rispetto delle regole di pubblicità e accesso, con valutazione imparziale e trasparente delle offerte pervenute dai due operatori.

Articolo 107

La commissione ha rispettato i principi generali in materia di selezione, verificando la conformità delle offerte ai requisiti di legge e di gara, assicurando l’assenza di motivazioni discriminatorie e operando una valutazione imparziale della qualità tecnica dei prodotti.

Articolo 108

L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 108, con chiara individuazione dei criteri e delle ponderazioni per la valutazione tecnica ed economica, in equilibrio tra qualità e prezzo e con motivazione congrua dell’equivalenza tecnica.

Articoli di riferimento