Illegittimità della regolamentazione ANAC sulla gestione del casellario informatico e annullamento dell’annotazione sul contratto Neocos S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Neocos S.r.l. contro l’annotazione ANAC inserita nel casellario informatico dei contratti pubblici riguardante la risoluzione del loro contratto con il Comune di Busto Arsizio. La sentenza ha dichiarato illegittima la parte del regolamento ANAC n. 272/2023 che ha trasferito alle stazioni appaltanti la competenza di inserire direttamente le segnalazioni nel casellario senza un adeguato procedimento valutativo e contraddittorio con l’operatore economico. In particolare, è stata censurata l’assenza di una fase istruttoria autonoma e imparziale da parte di ANAC, con diritto di contraddittorio per l’impresa prima dell’iscrizione, violando così i principi di legalità, imparzialità e partecipazione sanciti dalla Costituzione e dalla normativa europea.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della competenza e delle garanzie procedurali nella gestione del casellario informatico dei contratti pubblici da parte dell’ANAC. Il TAR ha rilevato che l’art. 222 comma 10 del d.lgs. 36/2023 attribuisce espressamente ad ANAC il potere di iscrivere le notizie nel casellario e non prevede delega di tale potere alle stazioni appaltanti. La delibera ANAC 272/2023 ha invece eliminato il filtro e il ruolo valutativo dell’Autorità, affidando direttamente alle stazioni appaltanti l’inserimento delle segnalazioni senza un contraddittorio. Ciò costituisce una violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.), della partecipazione al procedimento amministrativo e del diritto di difesa, in quanto le annotazioni hanno un effetto pregiudizievole sull’affidabilità dell’operatore economico. La sentenza evidenzia inoltre che, anche nella digitalizzazione del ciclo degli appalti, non possono essere sacrificati i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, richiamando l’obbligo di un procedimento equilibrato, con valutazione autonoma e imparziale, e la possibilità per l’impresa di partecipare e contestare le segnalazioni prima dell’iscrizione. Pertanto, il regolamento va modificato per reintegrare tali garanzie e la decisione di iscrizione deve essere assunta dall’ANAC dopo aver appurato la non manifesta infondatezza e l’utilità della notizia. La sentenza ha così annullato l’iscrizione nel casellario impugnata e le disposizioni regolamentari che consentono l’inserimento diretto da parte delle stazioni appaltanti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 222 del d.lgs. 36/2023 è centrale nella sentenza perché definisce il ruolo e le funzioni dell’ANAC nella gestione del casellario informatico dei contratti pubblici. La norma attribuisce ad ANAC il potere di iscrivere le notizie relative agli operatori economici nel casellario, stabilendo un processo regolato dall’Autorità stessa. La sentenza interpreta l’articolo nel senso che il potere di annotazione spetta esclusivamente all’ANAC e non può essere delegato alle stazioni appaltanti. Inoltre, sottolinea che l’articolo impone la verifica della fondatezza della segnalazione con le garanzie del contraddittorio, nonché una valutazione autonoma e imparziale dell’Autorità prima dell’iscrizione. Ciò ha portato a censurare la delibera ANAC 272/2023 che elimina tale filtro procedurale e contraddittorio.



