13/05/2026

Legittimità dell'aggiudicazione in gara dialogo competitivo per piattaforma di intelligenza artificiale sanitaria: validità dei contratti di avvalimento e limiti al sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell'aggiudicazione in favore del RTI BV Tech nell’ambito di una procedura di dialogo competitivo per la realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale in ambito sanitario. Il ricorso della seconda classificata (RTI Almaviva), che contestava tra l’altro la validità dei contratti di avvalimento posti a fondamento dei requisiti di partecipazione e le valutazioni della commissione sui punteggi tecnici, è stato respinto. Il TAR ha ritenuto validi ed efficaci i contratti di avvalimento, anche a fronte di corrispettivi ritenuti esigui, ove comunque sia possibile ravvisare un interesse patrimoniale concreto e rapporti economici fra le parti. È stato altresì ribadito che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato ai soli casi di manifesta illogicità o travisamento. Respinti motivi procedurali e sulle ammissioni, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la controversia tra due raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) relativamente all’aggiudicazione di una gara pubblica per una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria. Il ricorrente (RTI Almaviva), secondo classificato, ha contestato la legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI BV Tech, deducendo principalmente che i contratti di avvalimento presentati dalla controinteressata per dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionale sarebbero stati nulli perché caratterizzati da corrispettivi irrisori e da rapporti meramente formali e standardizzati (asseriti 'avvallifici'). Il TAR, dopo un’analisi approfondita della normativa e della giurisprudenza in materia di avvalimento, ha ritenuto che i contratti fossero validi, valorizzando la presenza di un qualsiasi interesse economico (anche indiretto) e la concretezza degli impegni assunti, nonché i rapporti economici e societari tra le parti coinvolte. Il corrispettivo esiguo non è di per sé elemento di nullità, in assenza di una totale assenza di interesse patrimoniale. Rispetto alle contestazioni sui punteggi tecnici, il TAR ha respinto i motivi di ricorso chiarendo che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione di gara è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o travisamento, non essendo consentito sostituire la propria valutazione a quella espressa dalla commissione tecnica. Ulteriori censure procedurali sulle ammissioni e sulle tempistiche di impugnazione sono state dichiarate infondate. Il ricorso incidentale del RTI aggiudicatario volto a escludere a sua volta l’RTI Almaviva è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del rigetto del ricorso principale.