Annullamento dell’esclusione per mancata campionatura in gara di appalto: illegittimità della clausola escludente non prevista dal Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio annulla l’esclusione di Integra Lifesciences Italy S.r.l. dalla gara bandita da ASL Roma 2 per la fornitura di dispositivi per neurochirurgia, dovuta alla mancata consegna della campionatura entro il termine previsto. Il Tribunale riconosce che la clausola di esclusione per la mancata consegna della campionatura non può essere considerata valida, poiché non prevista come causa tassativa di esclusione dal Codice degli Appalti. La funzione della campionatura risulta solo dimostrativa e non costitutiva dell’offerta tecnica. La stazione appaltante viene condannata anche alle spese di giudizio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023, secondo cui sono nulle e inefficaci le clausole che introducono ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle stabilite dagli artt. 94 e 95 dello stesso codice. Il Collegio ha riconosciuto che la richiesta di campionatura, come formulata dalla lex specialis della gara e priva di autonoma attribuzione di punteggio, non costituisce un requisito tecnico-professionale essenziale dell’offerta, ma serve solo a supportarne la valutazione. Di conseguenza, condizionare la partecipazione alla procedura e l’ammissibilità dell’offerta alla presentazione della campionatura equivale a violare sia il principio di tassatività sia quello di massima partecipazione (art. 3 e art. 10), escludendo illegittimamente un operatore economico dal mercato. Vengono anche respinte le eccezioni processuali di inammissibilità sollevate dalle controparti. L’annullamento dei provvedimenti di esclusione ristabilisce i principi di concorrenza e trasparenza, ribadendo che le stazioni appaltanti non possono introdurre limiti all’accesso non previsti dalla legge.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 3 viene citato per affermare il principio dell’accesso al mercato e favorire la massima partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche. Il TAR ritiene che l’esclusione per mancata campionatura viola tale principio, introducendo ostacoli ingiustificati alla concorrenza e alla partecipazione.
È il fulcro della decisione: il TAR applica il principio di tassatività delle cause di esclusione, stabilendo che la clausola che impone la presentazione della campionatura a pena di esclusione è nulla, perché non prevista dagli articoli 94 e 95 del Codice. La sentenza ribadisce che ogni causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle tassative previste è illegittima.
Richiamato dalla ricorrente come violato, ma il TAR non fonda su di esso la decisione: l’articolo viene menzionato in relazione alla tassatività delle cause di esclusione e al principio di corretta applicazione dei contratti collettivi nei bandi di gara, ma non funge da riferimento centrale nella motivazione della sentenza.
È uno dei due articoli cui rinvia l’art. 10 per l’individuazione tassativa delle cause di esclusione. Il TAR rileva che la mancata consegna della campionatura non rientra in queste cause, rafforzando così la nullità della clausola escludente.
Anche questo articolo definisce cause non automatiche di esclusione. Il TAR sottolinea che la fattispecie in esame (campionatura) non rientra neppure in queste ipotesi, rafforzando l’illegittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante.
L’articolo disciplina il soccorso istruttorio: la ricorrente lamentava di non aver potuto avvalersi di tale istituto per l’integrazione della campionatura. Il TAR, in linea con la normativa, conferma che il soccorso istruttorio non può estendersi né integrare elementi costitutivi dell’offerta tecnica o economica, ma in questo caso la campionatura non aveva natura costitutiva bensì dimostrativa, rendendo comunque illegittima la causa di esclusione.



