Respinto il ricorso su aggiudicazione di gara INARCASSA: legittimità del ribasso tramite sgravi e correttezza della verifica di anomalia ex art. 41 e 110 Codice Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Gamba Service S.p.A. contro l’aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia presso INARCASSA a Society Moderne Facility Management S.r.l. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità del disciplinare per aver consentito il ribasso sulla manodopera tramite sgravi contributivi, oltre a contestare la valutazione di anomalia dell’offerta vincitrice. Il TAR ha ritenuto che la disciplina di gara non sia in contrasto con l’art. 41, comma 14, del Codice Appalti e che il procedimento di verifica dell’anomalia sia stato correttamente svolto, escludendo vizi sostanziali nella valutazione di congruità e sostenibilità dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato i motivi di ricorso relativi soprattutto a due profili: la possibilità di motivare il ribasso sul costo della manodopera tramite istituti normativi come gli sgravi contributivi, e la correttezza della procedura di verifica dell’anomalia prevista e svolta ex art. 110 Codice Appalti. Sul primo punto, il Collegio ha confermato che l’art. 41, comma 14, del Codice ammette una deroga al divieto di ribasso della manodopera, consentendo che l’operatore dimostri l’effettiva efficienza organizzativa alla base del ribasso, senza escludere che tale efficienza possa derivare anche dall’applicazione di istituti normativi. Sul secondo profilo, il TAR ha ravvisato che la richiesta di chiarimenti e la successiva valutazione di congruità dell’offerta non presentavano vizi sostanziali; il giudizio tecnico-discrezionale del RUP, che deve essere globale e sintetico, è stato svolto in modo analitico e non affetto da manifesta irragionevolezza. Le contestazioni tecniche del ricorrente, basate su perizie di parte, sono state ritenute mere allegazioni difensive non sufficienti a dimostrare l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese viste la complessità delle questioni.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 41, comma 14, è stato centrale nel valutare la legittimità della previsione del disciplinare che consentiva di applicare il ribasso sui costi della manodopera anche tramite sgravi contributivi o istituti normativi. Il TAR ha interpretato tale norma nel senso che, pur imponendo la scorporazione della manodopera dall’importo soggetto a ribasso per tutelare i livelli retributivi e contributivi, consente agli operatori economici di dimostrare un ribasso dovuto a una più efficiente organizzazione aziendale, comprensiva – se dimostrato in concreto – anche dell’applicazione di benefici normativi. La disposizione non vieta gli sgravi, purché l’offerta sia concreta e sostenibile.
L’art. 110 disciplina la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha valutato se la stazione appaltante avesse correttamente attivato e gestito questo sub-procedimento nei confronti dell’offerta di SMFM. Pur rilevando alcune irregolarità formali (ad es. richiesta di giustificazioni inviata dalla commissione e non dal RUP), il Collegio ha stabilito che non si trattava di vizi sostanziali in quanto il contraddittorio era stato comunque assicurato e il RUP aveva concludo con una valutazione approfondita. È stato ribadito il principio che il sindacato sul giudizio tecnico-discrezionale di congruità dell’offerta è limitato ai soli casi di manifesta irragionevolezza o difetto istruttorio, che qui non sono risultati sussistenti.



