Annullamento dell'aggiudicazione di gara per carenza dei requisiti tecnico-professionali e errata valutazione delle offerte tecniche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Codisab S.r.l. contro l'aggiudicazione di un appalto alla Costruzioni Generali S.r.l. per carenze nel possesso dei requisiti tecnico-professionali e irregolarità nella valutazione dei criteri tecnici previsti dalla lex specialis. È stata dichiarata inefficace l'aggiudicazione e il relativo contratto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese, mentre è stata rigettata la domanda di subentro nel contratto e risarcimento avanzata dal ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sul mancato possesso da parte dell’aggiudicataria, Costruzioni Generali, del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare di gara (paragrafo 9.2.2), in particolare per quanto riguarda l’esperienza certificata relativa alla categoria D.02, che non è risultata integralmente dimostrata. Inoltre, è stata rilevata un’erronea attribuzione del punteggio tecnico in vari criteri della lex specialis (B.4, B.2, B.6) che ha favorito ingiustamente la Costruzioni Generali s.r.l. Il giudice ha valorizzato il principio di autosufficienza della documentazione e il divieto di surrogare requisiti obbligatori con meri impegni dichiarativi, a tutela della trasparenza e parità di trattamento. Il ricorso incidentale della Costruzioni Generali contro l’ammissione e punteggio di Codisab è stato parzialmente accolto, evidenziando omissioni dichiarative rilevanti da parte di Codisab. L’intero procedimento di gara è dunque viziato, richiedendo l’annullamento degli atti di aggiudicazione e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. La sentenza sottolinea l’importanza di un’applicazione rigorosa delle regole procedurali e del rispetto della lex specialis per garantire il buon andamento e la imparzialità delle gare pubbliche.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 66 è stato richiamato per discutere la corretta valutazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale degli operatori economici partecipanti alla gara, in particolare per quanto riguarda la qualificazione delle società di ingegneria e la dimostrazione dei requisiti tramite i professionisti o soci coinvolti. La sentenza ha applicato i principi di tale articolo per stabilire che l’esperienza certificata deve essere riferita in modo puntuale e non può essere imputata per intero se svolta in raggruppamento con altri soggetti, con conseguente esclusione del requisito per la Costruzioni Generali S.r.l.



