Sentenza TAR Lazio su payback dispositivi medici: legittimità della disciplina e difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro i decreti ministeriali e gli atti statali che disciplinano il meccanismo del payback nei confronti delle aziende che hanno fornito dispositivi medici alle Regioni per gli anni 2015-2018, in conseguenza dello sforamento del tetto di spesa sanitaria. La ricorrente contestava la legittimità costituzionale e comunitaria della normativa e denunciava vizi propri degli atti attuativi, tra cui i criteri di calcolo adottati dalla Regione Toscana. Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze contro gli atti statali, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato il sistema ragionevole e proporzionato. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, il ricorso contro i provvedimenti regionali, affermando che si tratta di atti vincolati costitutivi di obbligazioni patrimoniali, la cui contestazione spetta al giudice ordinario.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il contenzioso relativo agli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa sanitaria da parte delle Regioni, riferiti agli anni 2015-2018. La società ricorrente ha sostenuto l'illegittimità costituzionale e comunitaria della disciplina, lamentando violazioni dei principi di capacità contributiva, libertà di impresa, tutela dell'affidamento e del diritto di proprietà, anche in relazione al criterio di riparto fondato sul fatturato anziché sull'utile. Il TAR, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ha ribadito che il payback ha natura di contributo solidaristico e non viola i richiamati principi, trattandosi di una misura nota, ragionevolmente proporzionata e conforme alla riserva di legge, anche in rapporto con la tutela del legittimo affidamento e la disciplina europea. Quanto agli atti regionali impugnati (es., decreto Regione Toscana di quantificazione degli importi dovuti), la sentenza ha rilevato che si tratta di obbligazioni patrimoniali discendenti da atti vincolati e non dall'esercizio di poteri autoritativi, pertanto la cognizione della controversia sulla correttezza del calcolo e dell'obbligazione compete al giudice ordinario, non a quello amministrativo. Conseguentemente, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso su tali atti per difetto di giurisdizione.



