13/08/2025

Rigetto del ricorso avverso l'annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Pomezia

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società terza classificata in una gara d’appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Pomezia. La società ricorrente contestava l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a suo favore da parte del Comune, che aveva preso questa decisione in ragione sia della pendenza di un significativo contenzioso sul corrispettivo del servizio (PEF) sia di riscontrate carenze nei requisiti di capacità tecnica e nella conformità dell’offerta tecnica stessa rispetto alle previsioni del bando. Il TAR ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, giustificato da un rilevante interesse pubblico e dall’accertata insussistenza di taluni requisiti in capo all’operatore selezionato. L’infondatezza delle censure è stata confermata sia sotto il profilo procedurale che sostanziale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza motiva il rigetto del ricorso considerando, innanzitutto, la validità dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale. Il TAR riconosce che la decisione di annullare l’aggiudicazione originaria è fondata su motivi di interesse pubblico, in particolare la necessità di garantire un servizio pubblico essenziale e di evitare incertezze nei rapporti contrattuali e nelle tariffe all’utenza conseguenti al contenzioso sul PEF. Sotto il profilo dei requisiti di partecipazione, il Collegio ha ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito in gara la documentazione richiesta dalla lex specialis relativa alle capacità tecniche, né presentato un’offerta tecnica perfettamente conforme alle prescrizioni del capitolato. È stato applicato il principio della vincolatività della legge di gara (lex specialis) e della necessità di rispetto letterale delle sue previsioni. Il TAR ha inoltre chiarito che, anche nei casi di annullamento d’ufficio, l’Amministrazione mantiene un ampio potere discrezionale quando siano presenti motivi giustificativi plausibili e non illogici, e che il termine per l’esercizio di tale potere risultava rispettato. Le altre censure, anche procedurali, sono state considerate assorbite o infondate, avendo l’Amministrazione dato motivazioni dettagliate e congrue per l’annullamento. La domanda della ricorrente di indennizzo è stata inoltre respinta in assenza di prova puntuale del danno.