13/10/2025

Rigetto del ricorso contro l’annotazione non interdittiva nel Casellario Informatico ANAC per esclusione da gara d’appalto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un operatore economico contro il provvedimento con cui ANAC aveva disposto l’annotazione non interdittiva nel Casellario Informatico, a seguito di una segnalazione del Comune di Ginosa relativa all’esclusione da una gara per difetto di affidabilità professionale. Il TAR ha dichiarato inammissibile la posizione del Comune di Ginosa come parte del giudizio e ha giudicato infondati tutti i motivi di ricorso, confermando la legittimità della procedura seguita da ANAC e della natura meramente pubblicitaria e non sanzionatoria dell’annotazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ha affrontato la contestazione circa la legittimità dell’annotazione nel Casellario Informatico di ANAC. L’operatore economico sosteneva che la segnalazione della stazione appaltante fosse tardiva e che l’annotazione fosse sproporzionata e inutilmente lesiva. Il TAR ha chiarito che il termine previsto per la segnalazione non è perentorio né determina l’illegittimità dell’annotazione stessa, trattandosi quest’ultima di atto meramente pubblicitario che non ha effetto escludente automatico nelle gare, ma serve a informare le stazioni appaltanti. Il Collegio ha ritenuto legittima la condotta di ANAC, che ha valutato l’utilità e la veridicità della notizia senza entrare nel merito della fondatezza delle contestazioni, e ha escluso la fondatezza delle doglianze sul difetto di motivazione, di proporzionalità e sulla presunta contraddittorietà rispetto ad altri casi simili. La sentenza ribadisce che la valutazione sull’affidabilità morale e professionale resta in capo alle singole stazioni appaltanti nelle successive procedure di gara.