Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse su annotazione ANAC nel casellario informatico degli operatori economici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da una società contro l’annotazione non interdittiva nel casellario informatico ANAC relativa alla revoca di un’aggiudicazione in una gara d’appalto. La decisione si fonda sulla dichiarazione della ricorrente che ha manifestato il venir meno dell’interesse al giudizio, avendo l’ANAC eliminato l’annotazione dal casellario. Il giudice ha constatato che, in assenza di interesse, non può esaminare il merito della causa ma solo prenderne atto, compensando le spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sul principio processuale secondo cui, nel giudizio amministrativo, la disponibilità dell’azione e dell’interesse a ricorrere è rimessa alla parte ricorrente fino all’udienza di discussione. Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse, il giudice non ha il potere di decidere la controversia nel merito né di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel caso di specie, la società ha attestato la sopravvenuta eliminazione dell’annotazione ANAC oggetto dell’impugnativa: tale circostanza ha fatto venir meno la necessità di ottenere una tutela giurisdizionale. Pertanto, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sancendo la compensazione delle spese stante la natura meramente processuale della decisione. La pronuncia richiama anche la necessità di tutelare la riservatezza delle parti coinvolte.



