14/01/2025
Art. 36Art. 90

Accesso integrale all'offerta tecnica oscurata in gara d'appalto: tutela del diritto di difesa e limiti all'oscuramento per segreti commerciali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Ladisa S.r.l. contro il Ministero dell'Interno e la società aggiudicataria Bioristoro Italia S.r.l., ordinando la piena accessibilità all'offerta tecnica e agli allegati che erano stati oscurati dall'amministrazione per presunti segreti commerciali. La decisione di oscurare è stata ritenuta illegittima perché non adeguatamente motivata né comprovata, con conseguente violazione del diritto di difesa di Ladisa, seconda classificata nella gara pubblica per un appalto di ristorazione. L'amministrazione doveva fornire la documentazione integrale sin dalla comunicazione di aggiudicazione e non poteva limitarsi a una pubblicazione parziale o posticipata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il delicato equilibrio tra il diritto di accesso e trasparenza previsto dal Codice degli Appalti e la tutela legittima di segreti tecnici o commerciali dell'aggiudicatario. Il giudice ha richiamato l'art. 36 del d.lgs. 36/2023 che garantisce l'immediata e completa accessibilità agli atti di gara per i primi cinque classificati, salvo giustificate e motivate eccezioni per segreti comprovati. Nel caso in esame, l'amministrazione ha oscurato parti rilevanti dell'offerta tecnica e degli allegati senza fornire una dichiarazione motivata e comprovata della sussistenza di segreti tecnici o commerciali, né ha dimostrato che tali oscuramenti fossero indispensabili a tutela di un interesse commerciale rilevante e concretamente minacciato. Questo ha leso il diritto di difesa della ricorrente, impedendole di verificare la correttezza dell'attribuzione dei punteggi che hanno deciso l'aggiudicazione. Inoltre, il TAR ha sottolineato che la normativa favorisce la massima trasparenza e semplificazione procedurale, per cui la documentazione doveva essere resa disponibile immediatamente tramite la piattaforma digitale o, in mancanza tecnica, attraverso altri mezzi, senza attendere specifiche istanze di accesso. La sentenza riafferma il principio che l'oscuramento è un'eccezione, da motivare rigorosamente, e che le semplici affermazioni di rischio competitivo non sono sufficienti senza prova concreta di segreti industriali o commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale. Pertanto, il TAR ha disposto la consegna integrale dei documenti oscurati entro 10 giorni e compensato le spese di lite, sottolineando l'importanza del diritto di difesa nelle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 è centrale nel caso, poiché regola l'accesso agli atti di gara, prevedendo che i primi cinque classificati possano accedere reciprocamente alle offerte e agli atti correlati tramite la piattaforma digitale. La norma prevede anche la possibilità di oscurare parti di offerte solo a seguito di una richiesta motivata e comprovata e impone che la stazione appaltante dia atto delle decisioni sull’oscuramento nella comunicazione di aggiudicazione. Il TAR ha rilevato che l’amministrazione non ha rispettato la tempestività e completezza di accesso garantita da questo articolo, né ha adeguatamente motivato e comprovato l’oscuramento, ledendo così il diritto di difesa della ricorrente.

Articolo 90

L’articolo 90 è stato chiamato in causa per sottolineare gli obblighi della stazione appaltante nel comunicare tempestivamente e in modo completo le decisioni di gara agli operatori economici. In particolare, esso disciplina le modalità e i termini delle comunicazioni relative all'aggiudicazione. Nel caso, il TAR ha evidenziato che il Ministero dell’Interno non ha rispettato tali obblighi nella forma e nei tempi, soprattutto non fornendo nella comunicazione dell’aggiudicazione la documentazione completa e oscurata, come richiesto dall’articolo 36, che si integra con le disposizioni dell’articolo 90.

Articoli di riferimento