14/01/2026

Rigetto del ricorso Delta Med contro i decreti ministeriali sul payback dispositivi medici 2015-2018

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Delta Med S.p.A., azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale, contro i decreti ministeriali che certificano il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e che dettavano le relative modalità di ripiano a carico delle aziende fornitrici. Il tribunale ha riconosciuto la legittimità della normativa e degli atti impugnati, giudicando infondate le doglianze di retroattività, violazione dell’affidamento e compromissione della libertà d’impresa. La decisione richiama le pronunce della Corte Costituzionale che hanno confermato la ragionevolezza della disciplina del payback e la conoscibilità ex ante dei rischi contrattuali per i fornitori.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il ricorso di Delta Med S.p.A. contro i provvedimenti volti a porre a carico delle aziende fornitrici il ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici nei rapporti con il SSN. Delta Med contestava la legittimità di questi atti, deducendo tra l’altro la natura retroattiva delle misure e la lesione del legittimo affidamento e della libertà di impresa. Il TAR ha respinto le censure, osservando che il meccanismo di payback era noto dal 2015, quindi prevedibile e conoscibile per tutti gli operatori già all’epoca delle gare pubbliche e delle forniture oggetto di ripiano. La successiva fissazione dei tetti regionali e le modalità operative di ripiano non hanno introdotto nuovi oneri in modo irragionevole, ma hanno reso esecutiva una disciplina già vigente. Richiamando la recente giurisprudenza costituzionale, il TAR ha ribadito che si tratta di un contributo solidaristico giustificato dalla necessità di razionalizzare la spesa sanitaria pubblica, strutturato con tutte le garanzie di legge e rispettoso dei principi di tutela dell’affidamento, non risultando lesivo né della libertà di impresa né dei principi europei sull’evidenza pubblica. In sostanza, la disciplina non incide retroattivamente sull’equilibrio contrattuale, né altera il risultato delle gare pubbliche, ma si inserisce come regolazione di settore prevedibile e obbligatoria. Considerata anche la successiva riduzione della quota di payback a carico delle aziende (prima al 48%, poi al 25%), il TAR ha ritenuto cessata ogni ulteriore lesione per Delta Med. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.