14/01/2026

Revisione prezzi negli appalti pubblici e diritto del subentrante all’adeguamento ISTAT anche per il periodo pregresso

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un RTI subentrante in un contratto pubblico, annullando il diniego dell’ENEA alla richiesta di revisione dei prezzi secondo la variazione ISTAT, anche per il periodo in cui il servizio era stato svolto dal precedente appaltatore. Il Tribunale ha riconosciuto che la normativa e le clausole contrattuali impongono comunque l’adozione di una clausola di revisione dei prezzi e la conduzione di una specifica istruttoria, a prescindere dalla cesura tra il contratto originario e quello stipulato a seguito del subentro, tutelando l’equilibrio contrattuale e la remuneratività della prestazione sin dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio, a seguito dell’annullamento di una precedente sentenza in rito da parte del Consiglio di Stato, ha esaminato il merito del diniego opposto da ENEA alla richiesta del RTI Engie di revisione ISTAT dei prezzi anche per il periodo antecedente il suo subentro. Ha escluso la configurabilità di un unico rapporto con il precedente appaltatore, ritenendo che il nuovo contratto sia autonomo, ma ha comunque ribadito l’obbligo della pubblica amministrazione di prevedere e valutare l’applicazione della revisione prezzi (art. 115 d.lgs. 163/2006 e corrispondenti clausole contrattuali) anche rispetto agli effetti inflazionistici maturati durante il periodo pregresso. Il diniego di ENEA è stato ritenuto motivato in modo insufficiente e in violazione dell’interesse del contraente a non veder eroso l’equilibrio economico dell’appalto a causa della mancata tempestiva attivazione della revisione stessa. Pertanto, il TAR ha annullato il provvedimento di diniego e ordinato a ENEA di avviare entro 30 giorni il procedimento di revisione prezzi sull’intero periodo rilevante, compreso quello precedente il subentro.