Rigetto del ricorso Avionord S.r.l. contro provvedimenti di payback per superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (anni 2015-2018)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Avionord S.r.l. volto all’annullamento dei decreti ministeriali che certificavano il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché delle linee guida e intese conseguenti. La ricorrente contestava la legittimità del meccanismo di payback e la sua irretroattività, sostenendo la lesione dell’affidamento e la retroattività degli atti impugnati. Il TAR, richiamando anche le recenti pronunce della Corte Costituzionale, ha ritenuto infondate le censure, affermando la piena legittimità normativa del sistema di payback e l’assenza di lesione dell’affidamento, della libertà di impresa, nonché il rispetto delle regole procedurali imposte dalla normativa vigente. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’accertamento della legittimità degli atti adottati dal Ministero della Salute e Ministero dell’Economia in materia di payback per dispositivi medici, ovvero del meccanismo secondo cui le aziende fornitrici sono obbligate a concorrere al ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria regionale sulla base della loro quota di fatturato. Il TAR, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità—anche in termini di violazione dell’art. 41 Cost. (libertà di impresa), dell’affidamento e della retroattività—poiché il sistema era noto da tempo ed oggettivamente prevedibile dagli operatori economici. Il Collegio evidenzia che il payback agisce sulla sfera patrimoniale complessiva delle aziende e non modifica retroattivamente i contratti né altera la dinamica delle gare pubbliche. La riduzione progressiva della quota da versare (dal 50% al 25%, con le più recenti normative) e la compensazione prevista per gli eventuali pagamenti eccedenti costituiscono misure di riequilibrio e solidarietà stabilite dal legislatore per salvaguardare l’equilibrio finanziario del SSN. L’azione della PA risulta pienamente conforme al quadro normativo e costituzionale vigente. Risulta assente qualsivoglia elemento di imprevedibilità o di illegittima alterazione dell’affidamento dei fornitori: pertanto il ricorso va respinto.



