Esclusione per difformità tecnica e limiti al principio di equivalenza nella gara per letti ospedalieri: Hill-Rom S.p.A. vs ASL Roma 6
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Hill-Rom S.p.A. contro l'esclusione dalla gara per la fornitura di 24 letti ospedalieri da terapia intensiva bandita dall'ASL Roma 6. La ricorrente era stata esclusa per aver offerto un sistema di allungamento del piano rete di tipo meccanico, a fronte di una richiesta del capitolato tecnico di tipo elettrico. Il Tribunale ha ritenuto che il requisito richiesto fosse obbligatorio e non suscettibile di equivalenza tecnica, trattandosi di una specifica minima indispensabile alla funzione e alla sicurezza dei letti destinati alla terapia intensiva. Non si configura, dunque, violazione del principio di equivalenza, né dei principi di massima partecipazione o proporzionalità.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR, richiamando giurisprudenza costante, ha sottolineato che il principio di equivalenza tecnica non può travalicare i limiti imposti dai requisiti minimi obbligatori indicati nella lex specialis. Quando il bando richiede una caratteristica tecnica essenziale e vincolante — nel caso specifico, un 'sistema elettrico di allungamento del piano rete' — non è consentito offrire una variante (meccanica) neppure se funzionalmente analoga: ciò integrerebbe un aliud pro alio, ossia un bene radicalmente diverso da quello richiesto, violando l’oggetto del contratto e pregiudicando parità di trattamento e certezza del confronto concorrenziale. L’esclusione della ricorrente è dunque giustificata dalla difformità rispetto al requisito essenziale, e la stazione appaltante non era tenuta a chiedere chiarimenti sull’offerta data la chiarezza e tassatività della prescrizione. Le ragioni di tutela dell’interesse pubblico (funzionalità, sicurezza dei pazienti in terapia intensiva) giustificano la rigida applicazione della prescrizione minima.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è richiamato in quanto la procedura di gara in oggetto è stata svolta come procedura aperta, ai sensi di questo articolo. La sentenza ne fa menzione per contestualizzare la tipologia di gara: tutti gli operatori potevano presentare offerta, ma la valutazione delle offerte rimane vincolata al rispetto dei requisiti tecnici minimi fissati dal bando, in ossequio alle regole di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza proprie della procedura aperta.



