14/04/2026
Art. 71Art. 108

Annullamento dell'aggiudicazione ASL Roma 1 per omissione dei costi della manodopera e mancanza di documentazione tecnica: subentro della seconda classificata in gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l'aggiudicazione di una gara pubblica, indetta dall’ASL Roma 1 per la fornitura di sistemi chirurgici oftalmici, in favore di Tec Med s.r.l. perché questa non aveva indicato i costi della manodopera nell’offerta economica (nonostante l’appalto fosse qualificabile come ‘con posa in opera’) e non aveva fornito la documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione. Il Tribunale ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato, ordinando il subentro della ricorrente Medika Vision s.r.l. nell’aggiudicazione e condannando ASL e Tec Med al pagamento delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza accoglie il ricorso di Medika Vision s.r.l., seconda classificata in una gara pubblica per la fornitura in full service di sistemi oftalmici, annullando i provvedimenti con cui ASL Roma 1 aveva aggiudicato la gara a Tec Med s.r.l. La decisione si fonda su due motivi principali: (1) Tec Med non ha indicato, nell’offerta economica, i costi della manodopera, contravvenendo all'art. 108, co. 9, D.Lgs. 36/2023 e alla lex specialis, poiché la fornitura prevedeva attività ulteriori alla semplice consegna (installazione, formazione, manutenzione, ecc.) quindi si trattava di appalto ‘con posa in opera’, dove tale indicazione è obbligatoria a pena di esclusione; (2) Tec Med non ha inserito i riferimenti ai documenti tecnici a supporto delle caratteristiche migliorative offerte, come invece richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. Tali omissioni ledono la parità di trattamento tra concorrenti e impediscono una corretta verifica delle offerte. Il TAR ha pertanto annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e ordinato all’amministrazione di aggiudicare la gara alla ricorrente, statuendo il rimborso delle spese legali. Il terzo motivo del ricorso (sui punteggi tecnici) è stato assorbito.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è richiamato come base della procedura aperta adottata per la gara oggetto della sentenza. Viene menzionato per confermare che la gara si è svolta secondo la procedura ordinaria prevista per gli appalti pubblici, aperta a tutti gli operatori economici, garantendo trasparenza e concorrenza. Non gioca un ruolo diretto nelle motivazioni di annullamento, ma assicura il quadro legale di riferimento per lo svolgimento della procedura.

Articolo 108

L’articolo 108 è centrale nelle motivazioni del TAR. Viene applicato, in particolare il comma 9, che impone, per le forniture ‘con posa in opera’, l’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza, a pena di esclusione. Il TAR ha analizzato la natura della fornitura (‘con posa in opera’ data la presenza di installazione e servizi accessori) e ha concluso che Tec Med avrebbe dovuto indicare tali costi. L’omissione, prevista come causa di esclusione dalla lex specialis e dall’art. 108, comporta dunque l’illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione alla Tec Med s.r.l.

Articoli di riferimento