14/04/2026

Inammissibilità del ricorso in gara pubblica per mancanza di interesse e applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società concorrente contro l'aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi al Ministero della Salute, ritenendo inammissibile la contestazione sollevata sulla non conformità delle certificazioni dell’aggiudicataria ai criteri ambientali minimi (CAM). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente stessa avrebbe dovuto essere esclusa per analoghi motivi rispetto a quelli dedotti contro l’aggiudicataria, non potendo quindi conseguire alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso. In subordine, il TAR ha respinto anche nel merito le doglianze, ritenendo che le certificazioni richieste non erano previste a pena di esclusione dal capitolato e che il rispetto dei CAM può essere verificato anche in fase successiva all'aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che in materia di appalti pubblici, le prescrizioni relative ai requisiti tecnici e alle certificazioni richieste dal bando devono essere interpretate secondo il principio di tassatività delle cause di esclusione. Ciò significa che un concorrente può essere escluso dalla procedura solo se tale conseguenza è espressamente prevista dalla legge o dal bando in forma chiara e inequivoca. Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente, sostenendo che i prodotti offerti non rispettavano l’ultima versione delle norme tecniche e ambientali, ma la stessa ricorrente non aveva rispettato le medesime prescrizioni. Questo rendeva il ricorso inammissibile, poiché nessuna utilità poteva derivare all’istante dall’eventuale accoglimento della propria domanda (sia la ricorrente che l’aggiudicataria sarebbero state escluse). In secondo luogo, il TAR sottolinea che il capitolato speciale non prevedeva espressamente l’esclusione in caso di mancata produzione delle certificazioni aggiornate già in sede di offerta. La produzione della documentazione aggiornata ai CAM può essere richiesta successivamente, nella fase di esecuzione contrattuale, specie in assenza di una chiara previsione escludente. La sentenza richiama il divieto di abuso del processo e il principio di buona fede processuale, evidenziando che non è consentito agire in giudizio per tutelare un interesse sostanzialmente illegittimo o in violazione del principio di coerenza comportamentale (venire contra factum proprium).